FORMAZIONE CONTINUA

 

Sono soggetti all’obbligo della formazione continua tutti i Consulenti del Lavoro iscritti all’Albo. È obbligatorio conseguire nel biennio almeno 50 crediti formativi, di cui 6 nelle materie di ordinamento professionale e codice deontologico; in ciascun anno formativo è obbligatorio conseguire almeno 16 crediti. Per i consulenti neo iscritti l’obbligo decorre dal mese successivo all’iscrizione ed il numero di crediti verrà conseguentemente riproporzionato. Ogni Consulente del Lavoro può beneficiare, nel biennio, di un debito formativo per un massimo di 9 (nove) crediti, i quali dovranno essere recuperati nei primi sei mesi del biennio successivo. Tutta l’offerta formativa è visibile sulla piattaforma : https://formazione.consulentidellavoro.it , per il quale è necessario registrarsi ed entrare con le proprie credenziali.

Documentazione

Tutta la documentazione relativa alla formazione dichiarata dovrà essere conservata dal Consulente per i sei mesi successivi alla presentazione dell’autocertificazione, ai fini di possibili controlli da parte del Consiglio Provinciale.