SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI ED ESERCIZIO ATTIVITÀ PROFESSIONALE – D.M. 8 FEBBRAIO 2013, N. 34.

 

Iscrizione all’albo professionale

La società tra professionisti (da ora STP), scelta tra uno dei modelli previsti dai titoli V e VI del libro V del codice civile, ha per oggetto l’esercizio di una o più attività professionali regolamentate esclusivamente dal sistema ordinistico. Quindi, soltanto le professioni cd. “regolamentate” e per le quali insiste il relativo Ordine/Collegio, potranno costituire tale tipo di società.
Coerentemente con tale assunto, il legislatore ha imposto che le STP rientrino a pieno titolo sotto il controllo e la disciplina degli Ordini, prevedendo una serie di oneri formali reciproci, mutuati dai rapporti che intercorrono normalmente tra professionista individuale e proprio ordine di appartenenza. La domanda di iscrizione (allegato 3) è rivolta al consiglio dell’ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della STP e deve essere corredata della seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;
b) certificato di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese;
c) certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.

Per la STP costituita nella forma della società semplice è possibile allegare alla domanda di iscrizione, in luogo del documento indicato alla lettera a), una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l’amministrazione della società.
Il Consiglio Provinciale delibera entro 60 giorni dalla richiesta, l’iscrizione della STP nell’apposita sezione dell’albo speciale dopo aver verificato la conformità alle disposizioni del regolamento.

SINTESI NORMATIVA
APPROFONDIMENTO FONDAZIONE STUDI