DOMANDA ISCRIZIONE ALBO

 

LA NORMATIVA CHE REGOLA LA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO

Il Consulente del Lavoro è un professionista esperto in diritto del lavoro, gestione aziendale, gestione delle risorse umane e amministrazione del personale. La normativa che regola la professione di Consulente del Lavoro è piuttosto articolata.

I principali riferimenti normativi sono:

  1. Legge 11 gennaio 1979, n. 12: questa legge stabilisce le norme per l’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro.
  2. D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137: regolamento che riforma gli ordina[1]menti professionali, in base all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148.
  3. Decreto 21 febbraio 2013 n. 46: regolamento che determina i para[1]metri per la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro.
  4.  4.Codice Deontologico: regola[1]mento destinato a garantire il corretto svolgimento della professione di Consulente del Lavoro. Per poter esercitare la professione di Consulente del Lavoro, è necessario soddisfare una serie di requisiti formativi e professionali.

I principali passaggi:

1.Titolo di Studio: è necessario possedere una laurea in giurisprudenza, economia, scienze politiche o in altre discipline economicogiuridiche;

2.Praticantato: dopo la laurea, è obbligatorio svolgere un periodo di praticantato di almeno 18 mesi, di cui 6 anche durante gli studi, presso uno studio di un Consulente del Lavoro abilitato;

3.Esame di Stato: al termine del praticantato, è necessario superare l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro. L’esame comprende prove scritte e orali su materie giuridiche, economiche e tecniche;

4.Iscrizione all’Albo: una volta superato l’esame di Stato, è necessario iscriversi all’Albo tenuto presso il Consiglio territoriale dell’Ordine della Provincia di appartenenza;

5.Formazione Continua: gli iscritti al Consiglio Provinciale Ordine dei Consulenti del Lavoro devono partecipare a programmi di formazione continua per mantenere aggiornate le proprie competenze professionali. È richiesto il raggiungimento di almeno 50 crediti formativi ogni due anni.

Il Consulente del Lavoro ha diverse competenze e funzioni che spaziano in vari ambiti. Le competenze principali riguardano:

1.Consulenza Strategica delle Risorse Umane: consulenza su assunzioni, attuazione delle politiche attive, contratti di lavoro, licenziamenti e gestione delle relazioni sindacali;

2.Gestione e Amministrazione del Personale: gestione delle buste paga, gestione di tutti gli adempi[1]menti contabili, economici, giuri[1]dici, assicurativi, previdenziali e sociali del rapporto di lavoro;

3.Consulenza Specifica: assistenza riguardante la normativa del lavoro, la normativa fiscale, la normativa sicurezza nei luoghi di lavoro;

4.Gestione Aziendale: analisi, costituzione e piani produttivi, assistenza fiscale e tributaria, tenuta delle scritture contabili, controllo di gestione e analisi dei costi, re[1]dazione dichiarazioni fiscali e tra[1]smissione telematica;

5.Piani Previdenziali e di Welfare;

6.Mediazione Civile e Commerciale;

7.Gestione e Controllo Crisi d’Impresa;

8.Asseverazione Conformità retributiva e contrattuale del rapporto di lavoro;

9.Lotta al riciclaggio;

10.Assistenza e rappresentanza dell’azienda nelle vertenze extra[1]giudiziali e in sede di contezioso tributario presso le commissioni e gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria;

11.Formazione e Sviluppo: pianificazione e gestione di programmi di formazione per i dipendenti.

Queste competenze richiedono una conoscenza approfondita delle leggi del lavoro, delle pratiche aziendali e delle dinamiche del mercato del lavoro.

Gli iscritti al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro sono tenuti a rispettare le norme del cosiddetto “Codice Deontologico”, ossia un codice di condotta che stabilisce principi etici e comportamentali da seguire nell’esercizio della professione, garantendo trasparenza, correttezza e riservatezza nei confronti dei clienti. Questo include: a) Rispetto della riservatezza e della privacy dei clienti; b) Imparzialità e indipendenza nel fornire consulenza; c) Aggiornamento professionale continuo; d)Rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

Il Codice Deontologico dei Consulenti del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 101 del 14/07/2021, è stato modificato con delibera n. 49 del 21/03/2024, pubblicato in data 24/04/2024, ed è così composto:

 CAPO da I a VII;

  1. Articoli da 1 a 47 e relativi commi. In sintesi, le principali sezioni: CAPO I – PARTE GENERALE

Art. 1 (Il Consulente del Lavoro)

Art. 2 (Ambito di applicazione)

Art. 3 (Definizioni)

CAPO II – DOVERI GENERALI

Art. 4 (Dovere di dignità e decoro)

Art. 5 (Dovere di lealtà e correttezza)

Art. 6 (Dovere di fedeltà)

Art. 7 (Dovere di indipendenza e diligenza)

Art. 8 (Dovere di riservatezza)

Art. 9 (Dovere di competenza)

Art. 10 (Informazione sull’attività e tutela dell’affidamento)

Art. 11 (Responsabilità patrimoniale)

CAPO III – RAPPORTI ESTERNI

Art. 12 (Rapporti con soggetti non abilitati)

Art. 13 (Rapporti con i Colleghi)

Art. 14 (Concorrenza sleale)

Art. 15 (Titolo professionale)

Art. 16 (Sostituzione di collega per decesso, sospensione o temporaneo impedimento)

Art. 17 (Subentro al collega)

Art. 18 (Rapporti con l’Ordine)

Art. 19 (Cariche istituzionali)

Art. 20 (Partecipazione a compagini societarie e collaborazioni con imprese che erogano servizi nel settore di attività, di cui all’articolo 1, Legge 11 gennaio 1979, 12)

Art. 21 (Rapporti con i terzi)

CAPO IV RAPPORTI INTERNI

Art. 22 (Rapporti con Praticanti, col[1]laboratori, dipendenti)

Art.23(Responsabilità a seguito del praticantato)

 CAPO V ESERCIZIO PROFESSIONALE

Art. 24 (Incarico professionale)

Art. 25 (Obbligo del segreto professionale)

Art. 26 (Conflitto di interessi)

Art. 27 (Accettazione dell’incarico)

Art. 28 (Incarico congiunto)

Art. 29 (Compensi)

Art. 30 (Esecuzione dell’incarico)

Art. 31 (Cessazione dell’incarico)

Art. 32 (Trascuratezza nella gestione degli interessi del cliente)

Art. 33 (Restituzione dei documenti)

Art. 34 (Richieste di pagamento)

Art. 35 (Pubblicità informativa)

Art.36 (Svolgimento della professione nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato)

CAPO VI – ESERCIZIO DI ATTIVITA’ PROFESSIONALI PARTICOLARI

Art.37 (Componente Commissioni di Certificazione dei contratti, conciliazione ed arbitrato)

Art. 38 (Consulente del Lavoro Asseveratore )

Art.39 (Attività di incaricato dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza)

Art. 40 (Attività di assistenza dinnanzi alle commissioni di certificazione e conciliazione)

Art. 41 (Attività processuale tributa[1]ria)

Art.42 (Attività di Mediazione civile e commerciale)

Art.43 (Attività di delegato della Fondazione Consulenti per il lavoro)

CAPO VII POTESTA’ DISCIPLINARE

Art. 44 (Potestà disciplinare)

Art. 45 (Volontarietà della condotta)

Art. 46 (Disposizioni finali)

Art.47 (Entrata in vigore)

In conclusione, per poter esercitare correttamente la professione di Consulente del Lavoro è necessario conformarsi alle norme del Codice Deontologico, uno strumento esplicito, sistematico e costruttivo riguardante i diritti, i doveri e le responsabilità del professionista. In caso di violazione del Codice Deontologico sono previste sanzioni e possono variare a seconda della gravità della violazione. A stabilire le sanzioni, cosiddette disciplinari, è il Consiglio di Disciplina Territoriale, un organismo collegiale che istruisce e decide delle questioni disciplinari riguardanti le violazioni delle regole etiche e comportamentali degli iscritti all’Albo. Le sanzioni che possono essere adottate includono:

1.Censura: consiste in una dichiarazione formale di biasimo a seguito di una violazione meno grave e richiede al Consulente del Lavoro di conformarsi al Codice Deontologico;

2.Sospensione: il Consulente del Lavoro risulterà sospeso temporanea[1]mente dall’esercizio della professione a seguito di una violazione grave;

3.Espulsione (radiazione dall’Albo): consiste nell’esclusione dall’Albo e impedisce l’iscrizione ad altro Albo su tutto il territorio nazionale. La radiazione è inflitta al Consulente del Lavoro per violazioni molto gravi e ripetute

DOMANDA ISCRIZIONE ALBO_rev_2025_privacy EU_CNO_CDL
PRIVACY

In considerazione dei Protocollo di Intesa in vigore tra Consiglio Nazionale e Inps e tra Consiglio Nazionale e Inail, la comunicazione dei dati degli iscritti avviene in maniera automatica e telematica mediante porta di dominio, ovvero un apposito canale che consente l’invio di un flusso quotidiano di dati dal Consiglio Nazionale agli Istituti sopra citati. Con particolare riguardo alla piattaforma Inps, si segnala che tale suddetta comunicazione telematica, pur essendo condizione indispensabile ai fini del censimento degli iscritti, non è tuttavia sufficiente a garantire l’abilitazione del Consulente neoiscritto il quale, per esercitare le proprie attività professionali sul sito dell’Inps, dovrà avere cura di compilare il modello SC64, che si allega alla presente comunicazione, corredato da un documento di identità in corso di validità. Tale procedura consente, infatti, un ulteriore e approfondito controllo da parte dell’Istituto Previdenziale al fine di scongiurare qualunque forma di esercizio abusivo delle attività professionali. circolare numero 28 del 08-02-2011_Allegato n 4