CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Anaste: i sindacati verso lo sciopero nazionale

 

Le OO.SS. rispediscono al mittente le proposte di Anaste e annunciano la mobilitazione

La Uil-Fpl ha annunciato, con un comunicato del 16 luglio scorso, che la parte datoriale non ha avanzato proposte rispetto a quanto affermato nella riunione del 10 giugno e a seguito del verbale di mancato accordo del 1° luglio scorso che ha, di fatto, avviato la procedura di raffreddamento.

 

Nel corso dell’ultimo incontro, Anaste aveva portato sul tavolo della contrattazione, tra le altre cose, un aumento di 55,00 euro sul tabellare per il 4° livello full-time; 5,00 euro di assistenza sanitaria integrativa; 200,00 euro di Una Tantum in welfare e un parziale miglioramento dell’articolato sulla malattia. Proposte, definite dalle OO.SS., irricevibili e non in linea con quanto fatto per gli altri accordi del settore sociosanitario dove gli aumenti sono stati tra il 10,4 e il 12,6%.

 

Dal canto loro Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs rigettano nuovamente quanto avanzato da Anaste e annunciano per le prossime settimane un attivo nazionale delle delegate e dei delegati impiegati nelle strutture Anaste. In seguito, pronto lo sciopero nazionale. 

 

CCNL Enel: definito il premio di risultato

 

Stabilito l’importo in base a parametri di redditività e produttività

Lo scorso 17 luglio è stato sottoscritto da Enel Italia S.p.A. e Filctem-Cgil, Flaei e Uiltec l’accordo di rinnovo del premio di risultato, secondo quanto stabilito dal vigente CCNL.

Le Parti hanno definito la determinazione dell’importo effettivamente erogabile pari al 50% dell’ammontare complessivo del premio di risultato da corrispondersi alla generalità del personale, la rimanente altra quota viene erogata in commisurazione al raggiungimento degli obiettivi di produttività del premio di risultato, con una quota non inferiore al 70% del peso complessivo.

Pertanto, gli importi lordi pro-capite per la categoria BSS per il periodo di vigenza 2025-2027 è così distribuito:

– 1.612,00 euro per l’anno 2025 in merito alla redditività 1.420,00 euro per la produttività per un importo complessivo pari a 3.032,00 euro per il 2025;

– 1.659,00 euro per l’anno 2025 in merito alla redditività 1.467,50 euro per la produttività per un importo complessivo pari a 3.127,00 euro per il 2026;

– 1.709,00 euro per l’anno 2027 in merito alla redditività 1.517,50 euro per la produttività per un importo complessivo pari a 3.227,00 euro per il 2027.
Viene, inoltre, specificato che, al fine di potenziare il bilanciamento tra vita privata e lavorativa, è riconosciuta la possibilità per il personale di convertire quote del premio di risultato in una o più giornate intere di permesso aggiuntivo fino a 5 giorni da utilizzare entro il 31 dicembre di ogni anno.

 

Funzioni del preposto: la possibile attribuzione indebita

 

Fornite indicazioni in materia di legittimità della scelta organizzativa di individuare la figura tra lavoratori con limitata anzianità in apprendistato (INL, nota 18 luglio 2025, n. 6261).

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la circolare in commento congiunta tra l’INL medesimo e la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, ha fornito chiarimenti in merito alla legittimità della scelta organizzativa di imprese operanti in ambito ferroviario, di individuare la figura del preposto tra lavoratori con limitata anzianità di servizio (12 mesi) e/o in apprendistato.

Nel documento l’Ispettorato evidenzia innanzitutto che per quanto attiene l’individuazione dei preposti, l’articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del D.Lgs. n. 81/2008 non indica specifici requisiti o incompatibilità. Pertanto, gli elementi a cui fare riferimento sono la definizione di preposto contenuta nell’articolo 2, comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008, gli obblighi attribuiti a tale figura dall’articolo 19 del medesimo decreto e la formazione di cui tale soggetto è creditore (articolo 37, comma 7 del citato decreto legislativo).

Inoltre, costituiscono norma generale sia l’articolo 18, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 81/2008, il quale stabilisce che: “il datore di lavoro e il dirigente devono, nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”, sia il seguente articolo 28, comma 1, riguardo i rischi “connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro…”.

Il limite da presidiare è quindi quello che riguarda le capacità del soggetto individuato come preposto. Pertanto, si ritiene che non possa esistere una regola generale che permetta di affermare che lavoratori che hanno solo 12 mesi di anzianità di servizio non abbiano le capacità di svolgere il ruolo di preposto e neppure che l’inidoneità nel ricoprire tale ruolo possa basarsi esclusivamente sulla qualifica di apprendista (Cassazione Penale, Sez. IV, 15 febbraio 2024 n.6790).

Al contrario, l’idoneità del soggetto individuato a svolgere il ruolo di preposto si basa sulla sua capacità, di fatto e di diritto, ad esercitare i poteri impeditivi di eventi lesivi secondo la previsione dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il caso dell’apprendistato

Per quanto concerne la possibile interferenza tra gli aspetti contrattuali del personale con rapporto di lavoro di apprendistato “già qualificato” e il ruolo di preposto affidato allo stesso,l’INL rappresenta che nella normativa di riferimento non si rilevano impedimenti allo svolgimento del ruolo di preposto per il lavoratore con contratto di apprendistato, emergendo piuttosto la questione della titolarità di fatto dei relativi poteri e il possesso della dovuta esperienza ai fini della corretta individuazione dell’apprendista come preposto.

Pertanto, nei casi di interesse, gli organi di vigilanza dovranno verificare, in concreto, caso per caso, il possesso, non solo formale, ma l’effettività delle competenze e dei requisiti necessari per adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 19 già citato per la funzione di preposto, con particolare riguardo alle situazioni in cui siano coinvolti lavoratori con contratto di apprendistato, già qualificati per la mansione, ma che non abbiano terminato il percorso professionalizzante triennale, tenendo anche conto del contesto nel quale il soggetto è chiamato ad operare (si veda anche l’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 nella parte in cui si prevede la valutazione dei rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale).

Il controllo viene effettuato anche per accertare che la formazione del preposto non si sia limitata al mero adempimento burocratico e formale, ma lo stesso possegga, in concreto, le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie a svolgere il ruolo in relazione alla specifica attività lavorativa, ad esempio, acquisendo sommarie informazioni testimoniali dallo stesso soggetto formalmente incaricato come preposto, dai lavoratori e dai loro rappresentanti.

 

CCNL Autostrade: siglato il verbale di accordo in tema di orario di lavoro

 



Previste novità anche in merito alla distribuzione delle prime 30 assunzioni degli 80 FTE


Il 17 luglio 2025, la Società Autostrade per l’Italia, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl-Vl hanno concordato di attribuire, ai dipendenti turnisti e non turnisti di ogni unità produttiva, una spettanza aggiuntiva di permessi che stabilisce una diversa organizzazione del lavoro.


Pertanto, per il personale non turnista delle due Direzioni Generali di Roma e Firenze, sono previste altre 4 giornate di chiusura collettiva a carico dell’azienda (1° agosto 2025, 22 agosto 2025, 29 dicembre 2025, 30 dicembre 2025). Qualora il dipendente non riesca a usufruire delle chiusure collettive, avrà comunque diritto alle ore di permesso spettanti e non fruite. 


Per il personale non turnista e turnista delle Direzioni di Tronco, sono state introdotte ulteriori 32 ore aggiuntive di permesso che confluiranno nella Banca Ore. 


Con riferimento all’immissione delle prime 30 assunzioni degli 80 FTE, la Direzione Aziendale ha comunicato il seguente piano di inserimenti: 










































































Accordo 80 FTE – Primi 30 FTE DT1 DT2 DT3 DT4 DT5 DT6 DT7 DT8 DT9 TOT
Tecnico Tratta/Assistente Viabilità     1 1 1   1 1   5
ICT (Traffico) 1       1 1       3
Operatore Centro Radio Informativo           2       2
Operatore dell’Esercizio 3 4 2 3 2   2 2 2 20
30 FTE Totale Posizioni 4 4 3 4 4 3 3 3 2 30

 

CCNL Riscossione Tributi: la First-Cisl illustra le questioni in sospeso del rinnovo

 

Tanti sono ancora i nodi da sciogliere in tema di incentivi, sblocco delle risorse e mancate assunzioni

Il 17 luglio 2025 la First-Cisl, mediante comunicato stampa, ha illustrato le questioni rimaste in sospeso riguardanti il rinnovo del contratto dei lavoratori dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal processo di statalizzazione. Ma, non solo. I nodi da sciogliere sono molteplici, tra cui le assunzioni che, dopo due anni dall’annuncio, come sottolinea il sindacato, non sono state ancora realizzate.

 

Da luglio 2024 si è avviata la procedura di assunzione a tempi indeterminato di 470 addetti riscossione, tuttavia, non si è ancora conclusa. Le mancate assunzioni generano problemi, inevitabilmente, anche sui trasferimenti e la relativa riorganizzazione del personale. 

 

Importanti sono anche gli incentivi per le attività delle funzioni tecniche che vengono svolte dal personale dell’Ente che, al momento, nonostante i fondi stanziati non sono stati erogati. 

Per scongiurare la corruzione e nell’ottica dell’armonizzazione, è stato favorito il fenomeno della turnazione mediante lo strumento del Job posting ma, secondo la First-Cisl, questa modalità sta generando malcontento e frustrazione. Innumerevoli sono state anche le proposte per lo sviluppo di carriera. 

L’obiettivo principale resta, dunque, è il rinnovo del contratto nazionale e di quello integrativo aziendale.