CCNL Turismo Catene Alberghiere: pubblicate le tabelle retributive con i nuovi importi dal 1° gennaio 2025

 



Diramate le tabelle retributive per i dipendenti del settore turistico con aumenti distribuiti in 4 tranches


Federturismo Confindustria e Aica insieme alle OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL Turismo Catene Alberghiere, in data 21 dicembre 2024. Dal punto di vista retributivo, come riporta la circolare diramata da Federturismo Industria in data 16 gennaio 2025, l’accordo prevede un incremento della paga base nazionale conglobata a regime, pari a 200,00 euro mensili per il livello C2, con riproporzionamento percentuale per gli altri livelli. L’incremento verrà erogato in 4 tranches:
85,00 euro da gennaio 2025;
30,00 euro da giugno 2025;
35,00 euro da maggio 2026;
50,00 euro da aprile 2027


Per i soli dipendenti del comparto delle imprese di viaggi e turismo e congressi l’incremento di 200,00 euro mensili verrà erogato con delle tranches differenziate, vale a dire:
70,00 euro da gennaio 2025;
30,00 euro da settembre 2025;
40,00 euro da giugno 2027;
30,00 euro da dicembre 2027


Di seguito, le tabelle retributive con gli importi. 






























































Livello Minimo 1.1.2025 Minimo 1.6.2025 Minimo 1.5.2026 Minimo 1.4.2027
A1 2.337,18 2.379,89 2.429,72 2.500,91
A2 2.164,26 2.203,82 2.249,96 2.315,88
B1 2.016,88 2.053,74 2.096,74 2.158,17
B2 1.843,95 1.877,65 1.916,96 1.973,12
C1 1.739,43 1.771,21 1.808,30 1.861,28
C2 1.641,59 1.671,59 1.706,59 1.756,59
C3 1.540,02 1.568,16 1.601,00 1.647,91
D1 1.481,05 1.508,11 1.539,69 1.584,80
D2 1.368,69 1.393,70 1.422,88 1.464,57

Di seguito, gli importi solo per i dipendenti del comparto delle imprese di viaggio e turismo e congressi








































































Livello Minimo 1.1.2025 Minimo 1.9.2025 Minimo 1.9.2026 Minimo 1.6.2027 Minimo 1.12.2027
A1 2.315,82 2.358,53 2.401,24 2.458,19 2.500,91
A2 2.144,49 2.184,04 2.223,59 2.276,33 2.315,88
B1 1.998,45 2.035,31 2.072,17 2.121,31 2.158,17
B2 1.827,10 1.860,80 1.894,50 1.939,43 1.973,12
C1 1.723,53 1.755,32 1.787,11 1.829,49 1.861,28
C2 1.626,59 1.656,59 1.686,59 1.726,59 1.756,59
C3 1.525,95 1.554,09 1.582,24 1.619,76 1.647,91
D1 1.467,51 1.494,58 1.521,65 1.557,73 1.584,80
D2 1.356,18 1.381,20 1.406,21 1.439,56 1.464,57

Di seguito, gli importi per i dipendenti delle aziende alberghieri minori (alberghi di 1 e 2 stelle, pensioni, locande). 






























































Livello Minimo 1.1.2025 Minimo 1.6.2025  Minimo 1.5.2026 Minimo 1.4.2027 
A1 2.323,27 2.365,72 2.415,26 2.486,02
A2 2.151,62 2.190,94 2.236,81 2.302,35
B1 2.004,24 2.040,86 2.083,60 2.144,64
B2 1.833,21 1.866,71 1.905,80 1.961,64
C1 1.729,93 1.761,55 1.798,43 1.851,12
C2 1.633,36 1.663,21 1.698,04 1.747,79
C3 1.532,42 1.560,42 1.593,09 1.639,77
D1 1.474,08 1.501,01 1.532,44 1.577,34
D2 1.362,36 1.387,26 1.416,31 1.457,80

Di seguito, gli importi per i dipendenti delle agenzie minori


























Area Importo
B1 17,05
B2 16,01
C1 14,46
C2 13,43
C3 12,40
D1 12,14
D2 10,85

 

 

Investimenti sostenibili delle PMI per la trasformazione tecnologica e digitale

 

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha adottato il decreto “Investimenti sostenibili 4.0” per supportare la trasformazione tecnologica e digitale, la competitività e la crescita sostenibile delle micro, piccole e medie imprese (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 22 gennaio 2025).

Il decreto “Investimenti sostenibili 4.0” rappresenta un’importante iniziativa volta a promuovere la trasformazione tecnologica e digitale delle micro, piccole e medie imprese situate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

 

Con una dotazione finanziaria di 300.488.426,61 di euro, il decreto mira a sostenere la competitività e la crescita sostenibile di queste imprese attraverso agevolazioni mirate.

 

Le attività manifatturiere e di servizi alle imprese sono ammesse alle agevolazioni, a condizione che i loro programmi contribuiscano al raggiungimento di obiettivi climatici e ambientali, rendano i processi produttivi più sostenibili e circolari, migliorino la sostenibilità energetica o favoriscano la transizione tecnologica e digitale. Questo attraverso l’impiego di tecnologie abilitanti come l’intelligenza artificiale, la blockchain, l’internet of things e l’industrial internet, il cloud, la cybersecurity, i big data e analytics, le soluzioni di advanced manufacturing, la manifattura additiva, la simulazione e la realtà aumentata.

 

Le spese, che dovranno essere comprese tra i 750mila euro e i 5 milioni di euro, potranno riguardare l’acquisto di macchinari, impianti e nuove attrezzature, opere murarie, programmi informatici, certificazioni ambientali e servizi di consulenza specialistica.

 

Le agevolazioni sono concesse, fino al 75% delle spese ammissibili, nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, senza operare alcuna distinzione in funzione della dimensione d’impresa. 

 

L’accesso alle agevolazioni avviene tramite una procedura valutativa con procedimento a sportello.

 

 

CCNL Telecomunicazioni: le OO.SS. proclamano sciopero contro la disdetta del contratto

 

Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil reclamano il riconoscimento del CCNL delle Telecomunicazioni quale contratto di riferimento per le attività inerenti al comparto Crm/Bpo

Le Segreterie nazionali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil hanno proclamato sciopero per la giornata del 3 febbraio per contrastare la decisione di alcune aziende di disdire il contratto delle Telecomunicazioni per applicare un nuovo contratto sottoscritto lo scorso dicembre, da organizzazioni datoriali e sindacali non maggiormente rappresentative.
Per i Sindacati la scelta potrebbe impattare su circa 6000 dipendenti, suddivisi in una ventina di aziende che operano su diverse regioni del territorio nazionale, più altri lavoratori con contratti di collaborazione.  
A differenza del contratto delle Telecomunicazioni, affermano le Segreterie nazionali, nel nuovo contratto Assocontact/Cisal sono previste riduzioni dei permessi, nonchè aumenti salariali che non prendono in considerazione la vacanza contrattuale di 2 anni (2023 e 2024) e che prevedono per il prossimo triennio (2025-2027) aumenti di circa 60,00 euro. 
Per tal motivo Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno proclamato uno sciopero, con presidio sotto il Ministero del Lavoro, per sollecitare l’impegno assunto lo scorso anno relativamente al riconoscimento del CCNL delle Telecomunicazioni quale contratto di riferimento per le attività inerenti al comparto Crm/Bpo. 

 

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria: definito il welfare 2025

 

Le aziende devono mettere a disposizione strumenti di welfare pari a 200,00 euro entro febbraio 2025

Il 17 gennaio è stata sottoscritta da Unionmeccanica Confapi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil la dichiarazione comune per la regolarizzazione del welfare per l’anno 2025 per le lavoratrici ed i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti 
Le Parti hanno, infatti, preso atto della disdetta del CCNL da parte delle OO.SS. avvenuta in data 17 giugno 2024 ed hanno comunicato che, in applicazione dell’art. 90 co. 3 del CCNL , il CCNL resta in vigore fino al rinnovo del successivo.
Pertanto, entro la fine del mese di febbraio 2025 l’azienda deve mettere a disposizione strumenti di welfare del valore pari a 200,00 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2025.
Hanno diritto i lavoratori che hanno superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio 2025 o successivamente assunti entro il 31 dicembre:
– con contratto a tempo indeterminato;
– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso dell’anno.
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata di servizio nell’anno di riferimento. Il valore degli strumenti di welfare non è riproporzionabile per i lavoratori part-time.

 

FIS e Fondo e di solidarietà bilaterale per le attività professionali: la riduzione contributiva

 

Illustrata le agevolazioni in favore dei datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2025 e dei decreti interministeriali del 21 luglio 2022 e del 21 maggio 2024 (INPS, circolare 20 gennaio 2025, n. 5).

Con la circolare in commento, l’INPS ha illustrato le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva disposte, a far data dal 1° gennaio 2025 dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2025, in materia di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga e dai decreti interministeriali 21 luglio 2022 e 21 maggio 2024, in materia di Fondo di integrazione salariale (FIS) e di Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. L’Istituto ha anche fornito le relative istruzioni operative e contabili.

In particolare, con i decreti interministeriali citati, di adeguamento, rispettivamente, del Fondo di integrazione salariale (FIS) e del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, al quanto prescritto dalla Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) è stata introdotta, tra l’altro, a decorrere dal 1° gennaio 2025, una riduzione della aliquota del contributo ordinario dello 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori).

Analogamente, le previsioni di cui al comma 1-ter dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, introdotto dalla Legge di bilancio 2022, hanno disposto, sempre con la medesima decorrenza, una specifica riduzione sulla contribuzione addizionale, in relazione ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

Il FIS

Le previsioni del D.Lgs n. 148/2015 (articolo 29, comma 8-bis) e dell’articolo 8, comma 3, del D.I. 21 luglio 2022, recante “Adeguamento del Fondo di integrazione salariale alla legge 30 dicembre 2021, n. 234”, dispongono una riduzione del contributo ordinario, per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando l’obbligo di garantire l’equilibrio di bilancio del Fondo medesimo.

Tale riduzione, stabilita in misura pari al 40% dell’aliquota del contributo ordinario dello 0,50%, attestandosi così allo 0,30%, è prevista a favore dei datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale al FIS, per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.

Il Fondo per le attività professionali

Il già menzionato D.I. 21 maggio 2024, all’articolo 6, comma 4, ha introdotto, a fare data dal 1° gennaio 2025, in analogia a quanto stabilito dalla disciplina del FIS, una riduzione della misura della contribuzione ordinaria di finanziamento.

Nello specifico, l’articolo 6 del D.I., dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, vi sia una riduzione in misura pari al 40% dell’aliquota dello 0,50%, attestandosi così allo 0,30%, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale, per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.

Infine, la circolare in argomento include le indicazioni per la riduzione del contributo addizionale nei casi di CIGO, CIGS e CIGD, le modalità di determinazione dell’aliquota del contributo addizionale e le istruzioni operative relative alle agevolazioni sopra descritte.