Contributo straordinario a impianti di riciclo di rifiuti di alluminio

 


Il Ministero della Transizione Ecologica ha approvato le modalità e i criteri per il riconoscimento del contributo straordinario in conto esercizio alle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti di alluminio che, nell’ultimo anno di crisi pandemica da Covid-19, hanno continuato con difficoltà a operare riportando un calo dei ricavi. Il Decreto di attuazione datato 31 dicembre 2021 è stato pubblicato nella G.U. n. 57 del 9 marzo 2022.

SOGGETTI BENEFICIARI


Possono presentare domanda di concessione del contributo straordinario le società di gestione degli impianti di selezione e di riciclo di rifiuti in alluminio aventi codice CER 150104 e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti, ulteriori requisiti:
a) risultino regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese e attive;
b) dimostrino, con la dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo di imposta, l’ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese e una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, di aver continuato a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato in conseguenza dell’emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19;
c) abbiano registrato una riduzione dell’ammontare dei ricavi nell’esercizio 2020 rispetto al valore dei ricavi relativo all’esercizio 2019;
d) risultino iscritte all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata INPS;
e) non siano destinatarie di sanzioni interdittive illeciti amministrativi dipendenti da reato e non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione della disciplina antimafia;
f) non si trovino in stato di liquidazione né siano soggetti a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.
Non possono, in ogni caso, essere ammessi al contributo i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2019, si trovavano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, fatta eccezione per le microimprese e le piccole imprese, che possono accedere al contributo anche se già in difficoltà alla predetta data del 31 dicembre 2019, ferma restando, in ogni caso, la condizione prevista alla lettera f), e purché le imprese non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

DETERMINAZIONE E MISURA DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO


Il contributo straordinario è concesso in conto esercizio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili (3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino al 20 per cento della riduzione dell’ammontare dei ricavi registrata nell’esercizio 2020 rispetto al valore dei ricavi relativo all’esercizio 2019; in ogni caso è riconosciuto nei limiti della disciplina in materia di aiuti «de minimis».
Qualora l’importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti richiedenti sia superiore all’ammontare della dotazione finanziaria, le risorse disponibili sono ripartite in proporzione all’importo dell’agevolazione spettante a ciascun soggetto richiedente. Tutti i soggetti ammissibili alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda.

MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO


Ai fini dell’accesso al contributo straordinario, deve essere presentata apposita istanza al Ministero della Transizione Ecologica, esclusivamente tramite la procedura informatica gestita dal soggetto attuatore (Invitalia Spa).
I termini, le modalità di presentazione della domanda e l’eventuale documentazione da allegare saranno definiti con successivo provvedimento.
La presentazione dell’istanza deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale sia stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO


Al termine della fase istruttoria, per le domande accolte, il contributo è erogato dal Ministero, previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l’acquisizione d’ufficio del DURC, e dell’assenza di inadempimenti relativi all’obbligo di versamento di somme iscritte a ruolo derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

REVOCA DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO


Il contributo concesso è revocato, ferme restando le disposizioni vigenti per le responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci, in misura totale o parziale, qualora:
a) sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario nell’ambito del procedimento;
c) il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi informativi;
d) il soggetto beneficiario non consenta le attività di controllo;
e) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni.
Al ricorrere dei suddetti casi il Ministero dispone la revoca, totale o parziale, del contributo e procede al recupero, anche con l’iscrizione a ruolo, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

OBBLIGHI DI TRASPARENZA


Il contributo straordinario è soggetto agli obblighi di pubblicazione nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

 

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

 


Ammissibilità delle richieste di garanzia in favore delle imprese agricole (MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA – Circolare 08 marzo 2022, n. 3)

A partire dal 16 marzo 2022, sarà possibile presentare richieste di ammissione alla garanzia del Fondo in favore dei soggetti beneficiari finali del settore agricolo a valere sul Regolamento UE n.1408/2013 del 18 dicembre 2013 e sul Regolamento UE n.702/2014 del 25 giugno 2014.
Per quanto riguarda, invece, le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo in favore di soggetti beneficiari finali del settore della pesca e dell’acquacoltura, quest’ultime potranno essere presentate a valere sul Regolamento UE n.717/2014 del 27 giugno 2014 e sul Regolamento UE n.1388/2014 del 16 dicembre 2014 a partire dalla data comunicata dal Gestore tramite successiva apposita Circolare.
Si comunica, inoltre, che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2 del DL Energia, il Consiglio di gestione ha deliberato che, nel periodo 1° aprile – 30 giugno 2022, la commissione una tantum prevista ai fini dell’ammissione all’intervento del Fondo, non è dovuta per tutte le richieste di ammissione riferite a finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia.
Si intendono escluse dal campo di applicazione della norma le sole operazioni a fronte di investimento.

 

Proroga Inps della Campagne RED ITALIA Ordinaria 2021

 

Con messaggio INPS n. 1083/2022 sono stati prorogati al 21 marzo 2022, i termini di conclusione delle Campagne RED ITALIA Ordinaria 2021, Solleciti 2020 e Dichiarazioni di Responsabilità 2021.

Per facilitare l’adempimento dichiarativo di cui trattasi, anche in considerazione del perdurante periodo di emergenza, il termine di conclusione delle Campagne RED ITALIA ordinaria 2021 (anno reddito 2020) e Solleciti 2020 (anno reddito 2019), INV CIV ordinaria 2020, inizialmente previsto per il 28 febbraio 2022 in base all’articolo 4, comma 3, dello schema di convenzione allegato al messaggio n. 3557 del 6 ottobre 2020, è prorogato al 21 marzo 2022.
Pertanto, fino alla data del 21 marzo 2022, per la presentazione delle dichiarazioni reddituali (Modelli RED – Campagna ordinaria 2021 e Solleciti 2020) e delle dichiarazioni di responsabilità (Campagna INV CIV ordinaria 2020 – Modelli ACC.AS/PS) continueranno a essere a disposizione dei cittadini il Contact Center integrato dell’Istituto, i servizi online, accessibili dal portale internet dell’Istituto, “RED semplificato” e “Dichiarazioni di responsabilità”, e le Strutture territoriali dell’Istituto.


Come specificato nel messaggio n. 2658 dell’11 luglio 2019, tenuto conto delle specifiche convenzioni stipulate per la fornitura delle informazioni da parte delle Amministrazioni competenti, sono state escluse dal servizio affidato ai CAF e ai soggetti abilitati all’assistenza fiscale le dichiarazioni aventi ad oggetto l’eventuale frequenza scolastica dei titolari di prestazioni assistenziali (ICRIC FREQUENZA) e le informazioni relative all’eventuale svolgimento di attività lavorativa da parte dei titolari delle prestazioni di invalidità civile (ICLAV) avvenute nell’anno 2020. Il cittadino potrà comunque rendere direttamente tale comunicazione accedendo con le sue credenziali al servizio online dedicato, “Dichiarazioni di responsabilità”.


 

CIRL Istituzioni Socio Assistenziali (Uneba) Piemonte: firmato il rinnovo

 

Siglata il 25/2/2022, tra l’UNEBA Federazione Piemonte, la FP CGIL Piemonte, la FISASCAT CISL Piemonte, la FP CISL Piemonte, la UILTuCS UIL Piemonte, la UIL FPL Piemonte, l’ipotesi di rinnovo del CIRL per il Personale dipendente dai settori Socio-Assistenziale, Socio-Sanitario ed Educativo UNEBA 1/1/2022 – 31/12/2024.

L’Organizzazione sindacale CISL FP PIEMONTE ha sottoscritto la presente ipotesi con riserva.
La sottoscrizione definitiva sarà subordinata alle consultazioni nelle assemblee con lavoratori che saranno chiamati ad esprimersi sull’ipotesi.
La Federazione ha espresso perplessità in merito ad alcuni punti dell’ipotesi di accordo.
In merito ai tempi di vestizione e svestizione riteniamo che la definizione anche delle modalità applicative e di fruizione non debba essere demandata ad un terzo livello di Contrattazione, bensì definita a livello Regionale per una reale esigibilità dell’istituto.
Inoltre alla luce degli Accordi sottoscritti in altre Regioni, che prevedono 15 minuti per la vestizione e la svestizione, non è comprensibile la ragione per cui in Piemonte si debba prevedere un tempo inferiore.
In merito all’elemento di garanzia, è stato ritenuto penalizzante nei confronti di alcune professionalità, che lo stesso non venga riparametrato in base all’inquadramento contrattuale del singolo lavoratore conferendo una quota forfaittaria uguale per tutti considerando che tale elemento nasce come condizione di migliore favore rispetto una tranche di aumento contrattuale prevista dal CCNL.
Inoltre con questa stesura il premio conferito non potrà essere sottoposto a detassazione determinando una reale penalizzazione economica a lavoratrici e lavoratori.


TEMPI DI VESTIZIONE


Le parti convengono che l’orario di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, in capo ai quali sussista l’obbligo di indossare, all’interno della Struttura, divise di servizio, abiti da lavoro e dispositivi di protezione individuale sia comprensivo del tempo destinato alla vestizione e svestizione di tali indumenti e dispostivi. In tal caso, il tempo riconosciuto ai fini di tali attività è quantificato in complessivi 14 minuti giornalieri.
Le specifiche modalità applicative e di fruizione di detti tempi sono definite in sede di Istituzione, al fine di consentire l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente paragrafo entro il 1/5/2022; con l’applicazione di dette disposizioni si intendono compiutamente recepiti ed applicati gli obblighi in materia di tempi di vestizione degli indumenti di lavoro.
Nella materia di cui al presente paragrafo, sono fatte salve le eventuali intese di miglior favore che saranno raggiunte dalle parti in sede di singola Istituzione.


ELEMENTO DI GARANZIA


Il premio di risultato consiste in un’erogazione non determinata a priori e variabile, della quale sono incerti la corresponsione e l’ammontare.
Il valore economico del premio di risultato è pari ad euro 450,00 lordi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo pieno ed è riproporzionato, per i lavoratori a tempo parziale, in base all’orario contrattuale individuale.
Il premio verrà corrisposto entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
Hanno titolo a percepire il premio di risultato le lavoratrici ed i lavoratori con rapporto di lavoro di almeno un mese nell’anno di competenza (in tal senso, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni saranno considerate come mese intero).
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato, ovvero coloro il cui rapporto di lavoro cessi in corso d’anno, il premio di risultato sarà riproporzionato in base alla durata del rapporto di lavoro e sarà corrisposto al momento della cessazione del rapporto di lavoro stesso.
Il premio sarà erogato alle lavoratrici ed ai lavoratori riparametrato in ragione della presenza in servizio.
Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, il premio di risultato verrà ridotto in ragione di 2 euro per ogni giorno di assenza dal lavoro.
I giorni di franchigia saranno proporzionati in dodicesimi ai mesi di lavoro effettivamente prestati.


Le parti convengono che l’erogazione dovuta nel periodo intercorrente dall’1/1/2022 al 31/12/2022 in forza del CICRL 2015-2017, a titolo di Premio di risultato per l’anno 2021, determinata nel valore teorico previsionale massimo di euro 310,00 lordi, da erogarsi a marzo 2022, sia incrementata di euro 90,00 lordi, ferma restando ogni altra disposizione prevista, in relazione a tale erogazione, dal predetto contratto di secondo livello.


WELFARE


A decorrere dall’anno 2022 gli Enti dovranno mettere a disposizione dei lavoratori, entro la vigilia di Natale di ciascun anno, strumenti di welfare, individuati tra quelli previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia, del valore di 250,00 euro, da utilizzare entro i 12 mesi successivi.
Hanno diritto a quanto sopra le lavoratrici ed i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza alla data di concessione:
– con contratto a tempo indeterminato;
– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno, relativamente ai periodi di aspettativa effettivamente fruita.
I suddetti valori sono riproporzionati in base ai mesi di servizio prestato nell’anno, non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.


 

Interruzione misure straordinarie per Covid 19 del Fondo Est

 

Interrotta la copertura sanitaria ai  dipendenti in sospensione per causale Covid 19 iscritti al -Fondo Est

In riferimento alle disposizioni di legge recanti misure a sostegno delle imprese in relazione all’emergenza Covid- 19, il  Fondo Est per l’assistenza sanitaria integrativa “Commercio, Turismo, Servizi e Settori affini”, aveva deciso di prorogare la copertura di tutte le prestazioni, dirette ed assicurate, previste dal Piano Sanitario del Fondo per tutti i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso con causale Covid per un intero mese.
Tuttavia, si porta a conoscenza dei Consulenti del Lavoro e Centri servizi che gestiscono le aziende iscritte al Fondo che, essendo decadute le disposizioni di legge recanti misure a sostegno delle imprese in relazione all’emergenza Codiv19, sono decadute anche le iniziative del Fondo, che hanno permesso negli ultimi due anni di garantire le prestazioni sanitarie, dirette ed indirette, ai lavoratori sospesi dal lavoro, per un intero mese, con causale Covid.
Pertanto, nel caso in cui dovessero essere inviati per errore file Xml dipendenti relativi a periodi contributivi del 2022 con il campo sospensione caratterizzato dalla “C”, attribuito ad uno o più nominativi, saranno considerati come una normale sospensione e pertanto i lavoratori non verranno posti in copertura sanitaria.