INPS: sospensione delle verifiche della regolarità contributiva

 

L’INPS sospende le notifiche degli atti nei confronti dei soggetti contribuenti e le verifiche sulla regolarità contributiva nel periodo dal 1° al 31 agosto 2025 (INPS, messaggio 25 luglio 2025, n. 2359).

L’INPS comunica la sospensione, dal 1° al 31 agosto 2025 compreso, della notifica delle “Note di rettifica”, nonché le verifiche della regolarità contributiva effettuate tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.).

 

L’obiettivo è quello di agevolare gli adempimenti dei contribuenti e dei loro intermediari durante il periodo estivo.

 

Dal 1° al 31 agosto, dunque, saranno altresì:

 

– bloccate le notifiche delle diffide di adempimento verso tutti i contribuenti, eccetto nei casi in cui sia imminente il termine di prescrizione. La sospensione non si applica agli atti relativi alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP);

 

– fermate le notifiche dei verbali ispettivi e degli atti di recupero derivanti dalla vigilanza documentale;

 

– sospesi gli avvisi di addebito, con possibilità per le strutture territoriali di trasferire comunque i crediti contributivi all’agente della riscossione;

 

– bloccate le notifiche degli atti di accertamento delle violazioni e delle ordinanze/ingiunzioni.

 

Non saranno sospese, invece, le notifiche necessarie per evitare il pregiudizio dei crediti dell’Istituto; rispettare i termini di prescrizione; interrompere la prescrizione attraverso atti amministrativi.

 

l’Istituto precisa poi che le operazioni di “infasamento” per il recupero crediti tramite agente della riscossione, saranno disponibili nelle date del 7-8 agosto 2025, per consegna del 10 agosto, e del 21-22 agosto 2025, per consegna del 25 agosto.

 

CIPL Edilizia industria Torino: determinato l’EVR 2025

 



Stabiliti gli importi orari e mensili dell’Elemento Variabile della Retribuzione per l’anno 2025


Nel mese di luglio 2025, il Collegio Costruttori Edili – Ance Torino, Feneal-Uil Piemonte, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, considerando che solo tre indicatori su quattro, presi in esame per la determinazione dell’EVR, sono risultati positivi, determinano il riconoscimento a livello territoriale dell’EVR nella misura del 3,6%.


Pertanto, in presenza di entrambi gli indicatori pari o positivi, l’impresa potrà erogare l’EVR negli importi di seguito riportati.


Importi orari EVR operai 

















Operai Importo orario
Operaio 4° livello 0,31 euro
Operaio specializzato – 3° livello 0,29 euro
Operaio qualificato – 2° livello 0,26 euro
Operaio comune – 1° livello 0,22 euro

Importi mensili EVR impiegato


























Impiegati Importo mensile
7° livello 76,85 euro
6° livello 69,16 euro
5° livello 57,64 euro
4° livello 53,80 euro
3° livello 49,95 euro
2° livello 44,96 euro
1° livello 38,42 euro

Invero, in presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo, l’impresa erogherà l’EVR nella misura ridotta (2,34%). 


Importi orari EVR operai – misura ridotta

















Operai Importo orario
Operaio 4° livello 0,20 euro
Operaio specializzato – 3° livello 0,19 euro
Operaio qualificato – 2° livello 0,17 euro
Operaio comune – 1° livello 0,14 euro

Importi mensili EVR impiegati – misura ridotta


























Impiegati Importo mensile
7° livello 49,95 euro
6° livello 44,96 euro
5° livello 37,46 euro
4° livello 34,97 euro
3° livello 32,47 euro
2° livello 29,22 euro
1° livello 24,98 euro

 

 

Inversione contabile per i servizi di logistica: approvato il modello di comunicazione dell’opzione

 

Approvato il modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica (Agenzia delle entrate, provvedimento 28 luglio 2025, n. 309107).

Il provvedimento, emanato in base all’articolo 1, comma 60, della Legge n. 207/2024, approva il modello di Comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica.

Tale modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’opzione esercitata dal committente e dal prestatore per il regime transitorio introdotto dall’articolo 1, comma 59, della stessa Legge, il quale stabilisce che il pagamento dell’IVA dovuta sulle prestazioni di servizi (tramite appalto, subappalto, affidamento a consorziati o altri rapporti negoziali) sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, il quale rimane solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.

 

L’opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra i subappaltatori. In questi casi, l’esercizio dell’opzione in un rapporto tra subappaltante e subappaltatore è indipendente dall’esercizio della stessa nel rapporto tra committente e primo appaltatore.
Per ciascuno dei rapporti tra subappaltatori in cui l’opzione è esercitata, deve essere presentata un’autonoma Comunicazione. In tal caso, “committente” deve intendersi “subappaltante” e “prestatore” deve intendersi “subappaltatore”.

 

L’opzione, comunicata dal committente all’Agenzia delle entrate, ha durata triennale e si considera esercitata dalla data di trasmissione della Comunicazione.
La trasmissione telematica inizia dal 30 luglio 2025 tramite il software “ReverseChargeLogistica“.

 

Il modello richiede l’indicazione dei dati relativi al contratto per il quale è esercitata l’opzione per il pagamento dell’IVA da parte del committente.
In presenza di più contratti tra le stesse parti, è possibile presentare una sola Comunicazione compilando più moduli per indicare i dati di ciascun contratto.
È possibile esercitare l’opzione per contratti stipulati tra le stesse parti non inclusi in Comunicazioni precedenti. Per questi nuovi contratti, la durata triennale decorre dalla data di presentazione della Comunicazione che li include.

 

Il modello di Comunicazione è disponibile in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e va presentato dal committente esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario.
Gli intermediari devono rilasciare al committente una copia della Comunicazione trasmessa e della ricevuta che ne attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia.

 

È consentito correggere i dati di una Comunicazione già trasmessa inviando una Comunicazione correttiva che sostituisce integralmente la precedente.
La Comunicazione correttiva non può rettificare opzioni già esercitate e comunicate, ma serve unicamente per correggere dati errati relativi a tali opzioni.

 

L’IVA è versata dal committente ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, senza possibilità di compensazione.
Il versamento deve avvenire entro il termine previsto dall’articolo 18 dello stesso decreto legislativo, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

 

CCNL Lapidei Industria: integrata l’ipotesi

 

Rettificato il minimo del livello F ed integrata la quota contrattuale

A seguito della sottoscrizione dell’ipotesi di accordo del 14 luglio scorso, l’ Associazione Italiana Marmomacchine, l’Anepla e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno provveduto alla rettifica dell’importo previsto per il livello F dal 1° luglio in 1164,84 euro, in sostituzione dell’importo di 1.116,84 euro.
E’ stata, inoltre, inserita la quota contrattuale a favore delle organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil prevista per il mese di luglio nei confronti dei lavoratori non iscritti al sindacato, una quota associativa straordinaria a titolo di “contributo per rinnovo contratto” di 30,00 euro.  
Le Aziende procederanno alla ritenuta ai lavoratori non iscritti sulla retribuzione del mese di gennaio e sul seguente conto corrente bancario IBAN:IT83F0569603200000012811X17.  

 

CCNL Poste: stabilito il Premio di risultato 2025-2026 per i dipendenti di Staff e Produzione

 



Stabiliti gli importi del premio da erogarsi con la retribuzione di giugno 2026 e 2027


Il 23 luglio scorso Postel S.p.A. e le OO.SS. Slp-Cisl, Fnc-Ugl Com.ni, Uil-Poste, Slc-Cgil, Failp Cisal-Conflsal Com.ni hanno siglato un verbale di accordo che stabilisce gli importi del premio di risultato per i lavoratori impiegati nei reparti di Staff e Produzione, previsti negli accordi sindacali aziendali del 4 aprile 2013, per il biennio 2025/2026.


 


Il premio rappresenta un contributo ai lavoratori per l’incremento della produttività e della redditività connessi al miglioramento e all’implementazione dei processi e delle azioni di riorganizzazione aziendale. Viene precisato, inoltre, che l’erogazione del premio è legata al raggiungimento del parametro Ebit (Earnings before interests and taxes) del gruppo Poste Italiane, come stabilito nella riunione dell’8 luglio scorso.


 


Il premio viene riconosciuto al personale con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato in forza al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026. L’emolumento non concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto. Il premio verrà aumentato di 50,00 euro se nel corso del 2025 e del 2026 il dipendente non avrà fatto registrare alcuna giornata di assenza dal servizio.


 


Il premio viene erogato con la busta paga di giugno 2026 e 2027. La medesima decorrenza è prevista anche per il personale che cessa il proprio rapporto di lavoro per avvenuta maturazione dei requisiti pensionistici dopo il 31 dicembre 2025 e 2026 e prima di giugno 2026 e 2027.
































Premio di risultato 2025/2026 – Staff
Livello Importo 2025 Importo 2026
A1 1.934,00 2.054,00
A2 1.837,00 1.952,00
B 2.020,00 2.146,00
C 2.019,00 2.145,00
D 2.012,00 2.137,00
E 2.054,00 2.182,00































Premio di risultato 2025/2026 – Produzione
Livello Importo 2025 Importo 2026
A1 2.041,00 2.169,00
A2 1.941,00 2.062,00
B 2.135,00 2.268,00
C 2.134,00 2.267,00
D 2.126,00 2.259,00
E 2.171,00 2.307,00

La decurtazione combinata per malattia, escluse le patologie di particolare gravità e ricoveri day hospital, è pari a:
– 0 fino a 2 eventi;
– meno 12,50% fino a 3 eventi;
– meno 27,50% tra il 4° e il 5° evento;
– meno 75% tra il 6° e il 7° evento;
– meno 100% dall’8° evento.


 


Inoltre, il premio di produzione può anche essere fruito, in tutto o in parte, come welfare, vale a dire sotto forma di rimborso spese o tramite contributi aggiuntivi alla previdenza complementare o al Fondo di assistenza sanitaria integrativa.


 


Il lavoratore che sceglierà di destinare il premio in welfare riceverà:
100,00 euro di credito aggiuntivo se sceglierà di fruire del 10% del proprio premio in welfare;
200,00 euro di credito aggiuntivo se sceglierà di fruire del 50% del proprio premio in welfare;
300,00 euro di credito aggiuntivo se sceglierà di fruire del 90% del proprio premio in welfare.
Qualora gli importi del premio fossero inferiori a 500,00 euro, i crediti sopra indicati verranno ridotti del 50%. 


 


Entro maggio 2026, le Parti di incontreranno per definire gli importi del premio per l’anno 2026.