CCNL Laterizi Industria: siglata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto

 

Aumento in busta paga di 205,00 euro e maggiori tutele per i lavoratori del settore

Lo scorso 31 ottobre 2025 le Organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e le controparti datoriali Confindustria Ceramica-Raggruppamento Laterizi e Assobeton hanno siglato il rinnovo del CCNL di settore, scaduto il 30 settembre 2025.

Nonostante la proposta di validità quadriennale dell’accordo, è stata mantenuta la vigenza triennale per garantire un aggiornamento più rapido dei termini contrattuali.

Al fine di fronteggiare l’inflazione e recuperare parte del potere d’acquisto perso nel triennio precedente, l’accordo prevede un aumento economico complessivo a regime di 205,00 euro che corrisponde ad un incremento percentuale del 14,7%.

Tale aumento sarà erogato in 4 tranches:

90,00 euro da ottobre 2025;

55,00 euro da luglio 2026;

55,00 euro da luglio 2027;

5,00 euro da luglio 2028.

L’accordo prevede, inoltre, un aumento del contributo a carico dell’azienda, in favore del Fondo Pensione Arco, dello 0,20% (0,10% dal 1° luglio 2026 e 0,10% dal 1° gennaio 2028) . Tale contributo dovrà essere versato in 2 tranches, portando il totale al 2%.

Dal 1° gennaio 2026 il suddetto rinnovo prevede, in merito all’Assistenza Sanitaria Altea, un incremento di 5,00 euro mensili a carico delle aziende, portando il totale a 15,00 euro. Tale incremento permette ai lavoratori di accedere ad un migliore piano sanitario.

Sia i sindacati che le Parti datoriali hanno espresso piena soddisfazione per l’accordo raggiunto.

 

 

Art bonus: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

 

Ai fini dell’ammissibilità al beneficio fiscale dell’Art bonus, pur non essendo necessaria l’effettiva percezione dei contributi a valere sul FNSV ex FUS, deve pur sempre trattarsi di attività dello spettacolo riconducibili in astratto alle categorie previste dal D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm. e ii. Inoltre, ai sensi del principio per cui tempus regit actum, la disposizione normativa sopravvenuta con il decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463 deve intendersi sostitutiva di quella precedente. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate, con risposta ad interpello 3 novembre 2025, n. 279).

L’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, riconosce un credito d’imposta (c.d. Art bonus), nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Tale credito d’imposta, riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Il credito d’imposta in argomento spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi (cfr. circolare n. 24/E del 31 luglio 2014 e circolare n. 34/E del 28 dicembre 2023):

– sostegno di istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;

– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

– realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

Rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per la progettazione dei lavori sopra citati.

Con riferimento alla particolare fattispecie in esame, al fine di verificare l’applicabilità dell’Art bonus alle erogazioni liberali destinate a sostenere le attività dell’Istante, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero della cultura, il quale ha affermato che l’Istante per tutto il triennio 2022-2024, è stato ammesso al contributo per il settore ”centri di produzione” prime istanze triennali, ambito Musica, ex art. 21bis del D.M. 27 luglio 2017 come modificato dal D.M. 25 ottobre 2021 e precedentemente, lo stesso è risultato ammesso a contributo a valere sul FNSV. Per il triennio 2025 2027, è risultato ammesso anche al contributo a valere sul FNSV per l’anno 2025 per il settore ”centri di produzione” organismo che può essere qualificato come naturale evoluzione delle società concertistiche nell’ambito musica, in quanto ospita e produce concerti, ex art. 22 del D.M. 23 dicembre 2024 e per il settore ”festival di musica” prime istanze triennali, ambito musica, ex art. 25 del D.M. 23 dicembre 2024.

A tal riguardo, l’Agenzia delle entrate rappresenta che, ai fini dell’ammissibilità al beneficio fiscale dell’Art bonus, pur non essendo necessaria l’effettiva percezione dei contributi a valere sul FNSV ex FUS, deve pur sempre trattarsi di attività dello spettacolo riconducibili in astratto alle categorie previste dal D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm. e ii. Inoltre, con riferimento al decreto ministeriale 27 luglio 2017, abrogato e sostituito dal decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463, il Ministero della cultura ha chiarito che ai sensi del noto principio per cui tempus regit actum, la disposizione normativa sopravvenuta deve intendersi sostitutiva di quella precedente.

Dunque, sulla scorta della complessiva attività svolta dall’Istante nel corso del tempo, potrebbe ritenersi che l’Associazione presenti i requisiti di attività strutturata, stabile e continuativa nel settore dello spettacolo e rientri tra i soggetti dello spettacolo previsti dall’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, quale destinatario di erogazioni liberali ammissibili all’Art bonus.

 

 

 

CCNL Portieri: siglato il rinnovo del contratto

 

Aumento economico di 209,00 euro e Una Tantum di 1.500,00 euro per i lavoratori del settore

Lo scorso 31 ottobre 2025 le Organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e l’Associazione datoriale Confedilizia hanno siglato l’ipotesi di rinnovo del CCNL di settore che riguarda circa 40.000 portieri e addetti alle pulizie, dipendenti da proprietari di fabbricati.

L’ipotesi di accordo ha decorrenza dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2028. Il precedente contratto era scaduto nel 2022.

È previsto l’aggiornamento delle retribuzioni con l’aumento a regime di 209,00 euro per il livello A3, riproporzionato per gli altri livelli. Tale aumento sarà erogato in 3 tranches:

154,28 euro a gennaio 2026;

27,19 euro a gennaio 2027;

27,73 euro a gennaio 2028.

A copertura del periodo 2023-2025 di vacanza contrattuale, è stata riconosciuta un’indennità Una Tantum di 1.500,00 euro a tutti i lavoratori inquadrati nei profili A3 e A4. Tale indennità è riconosciuta anche agli altri livelli di inquadramento, ma in misura riproporzionata. L’importo Una Tantum verrà erogato in 3 rate:

500,00 euro alla sottoscrizione del CCNL;

500,00 euro con la mensilità di giugno 2026;

500,00 euro con la mensilità di giugno 2027.

L’accordo rafforza le tutele prevedendo il miglioramento del trattamento economico di malattia; la nuova indennità per il servizio di ricezione e consegna delle chiavi; l’estensione dell’assistenza sanitaria integrativa ai familiari fiscalmente a carico; l’introduzione di una giornata di permesso retribuito per visite di prevenzione; l’inserimento di norme a tutela della genitorialità.

Al fine di valorizzare le professionalità e contrastare il dumping contrattuale è stata istituita, inoltre, una Commissione paritetica con il compito di studiare e adeguare il ruolo dei lavoratori e delle mansioni alle mutevoli esigenze del settore.

I sindacati hanno espresso piena soddisfazione per l’intesa raggiunta.

 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: pubblicato in G.U. il decreto

 

Il provvedimento prevede misure su formazione, controlli e prevenzione (D.L. 31 ottobre 2025, n. 159).

Nella Gazzetta ufficiale del 31 ottobre scorso è stato pubblicato il cosiddetto Decreto sicurezza sul lavoro (D.L. n. 159/2025). Il provvedimento recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” centra l’attenzione soprattutto sugli aspetti relativi alla formazione, ai controlli e alla prevenzione.

In particolare vengono previste:

– la revisione delle aliquote INAIL e dei contributi agricoli a partire dal 1° gennaio 2026;

– nuove disposizioni in materia di adesione delle imprese alla Rete del lavoro agricolo di qualità (necessaria l’assenza di condanne penali o sanzioni amministrative in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli ultimi tre anni);

– forte attenzione al fenomeno del subappalto e al suo controllo;

– disposizioni specifiche sui strumenti digitali (badge di cantiere e patente a crediti);

– potenziamento dell’organico dell’INAIL e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro;

– rafforzamento della formazione per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);

– il rafforzamento della tutela assicurativa INAIL per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro;

– l’adozione di linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni;

visite mediche aggiuntive per le attività ad alto rischio di infortuni;

– destinazione delle risorse derivanti dalle sanzioni irrogate dalle ASL alle attività del Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPRESAL) e a quelle di formazione e aggiornamento professionale.

 

 

 

CCNL Federcasa: nuovo incontro per il rinnovo

 

Aggiornamenti su Cassa Geometri e parte normativa

Lo scorso 28 ottobre si è tenuto un nuovo incontro tra le delegazioni sindacali e Federcasa per discutere sul rinnovo del CCNL di settore.
Argomento principale è stata la parte normativa del CCNL e soprattutto i primi 35 articoli del testo, al fine di migliorare le tutele per i lavoratori del settore e aggiornare l’impianto normativo alle attuali esigenze.
A tal proposito, i sindacati hanno comunicato a Federcasa l’invio del testo modificato e la richiesta di comunicare i dati di aggregazione relativi alla composizione del personale, suddivisi per categoria. 
Federcasa ha fornito, inoltre, un aggiornamento sulla questione relativa alla Cassa Geometri, con un testo di emendamento di natura normativa 
Infine, sono stati fissati due nuovi incontri per il 18 e 19 novembre.