Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio spettante al detentore dell’immobile

 

L’Agenzia delle entrate ha chiarito i dubbi dell’interpellante sulla possibilità di fruire delle agevolazioni di cui all’articolo 16bis del TUIR in qualità di detentore dell’unità immobiliare oggetto degli interventi, in forza di un’assegnazione temporanea da parte del Comando di appartenenza, nonché del bonus mobili per l’arredo dello stesso immobile (Agenzia delle entrate, risposta 13 maggio 2024, n. 102).

L’articolo 16bis, comma 1, lettera b), del TUIR prevede la possibilità di detrarre dall’IRPEF le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, effettuati su edifici residenziali e relative pertinenze.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 la misura della detrazione è stata elevata dal 36 al 50%, e l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio è di 96.000 euro, anziché di 48.000 euro.

 

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 16 del D.L. n. 63/2013, ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione, pari al 50% delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio (c.d. bonus mobili), su un importo massimo delle spese stesse, per l’anno 2023, non superiore a 8.000 euro.

 

Come già ribadito dalla circolare n. 17/E/2023, la detrazione spetta a condizione che i soggetti possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese.

La detrazione spetta ai detentori dell’immobile, a condizione che:

  • siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;

  • la detenzione dell’immobile risulti da un atto (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato) regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio. Non è necessario che permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione stessa.

La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, invece, può essere acquisito in forma scritta anche successivamente all’inizio dei lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima.

Con particolare riferimento al ”Superbonus”, tali condizioni risultano soddisfatte non solo quando il contribuente abbia sottoscritto un contratto di comodato d’uso o di locazione regolarmente registrato, ma anche nelle ipotesi in cui il contribuente disponga dell’immobile in forza di un diverso titolo purché idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale che risulti da un documento con data certa.

 

Nel caso di specie, dunque, l’Agenzia delle entrate ritiene che l’atto di assegnazione dell’alloggio costituisca titolo idoneo di detenzione dell’unità immobiliare, in quanto idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale.

L’istante, pertanto, potrà fruire per le spese sostenute, della detrazione di cui al suddetto articolo 16bis nonché, sussistendone tutti i requisiti, della detrazione paria al 50% delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio nei limiti previsti dalla normativa.

 

ADI e validazione delle certificazioni

 

L’INPS fornisce indicazioni sulla verifica della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza, nonché sui pagamenti delle domande di ADI (INPS, messaggio 13 maggio 2024, n. 1816).

Ai fini del riconoscimento del beneficio dell’Assegno di inclusione (ADI), l’INPS deve verificare le condizioni di svantaggio e di inserimento nei programmi di cura e assistenza dichiarati nelle domande, presso le Amministrazioni che hanno rilasciato le relative certificazioni.

 

L’INPS, già nel messaggio n. 623/2024, aveva comunicato l’avvenuto rilascio, per il momento riservato agli operatori delle ASL abilitati, del servizio WEB denominato “Validazione delle certificazioni ADI”, attraverso il quale l’Amministrazione pubblica competente può validare la dichiarazione indicata nella domanda di ADI relativa alle certificazioni attestanti le condizioni di svantaggio per il richiedente e/o per i soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare e l’inserimento nei programmi di cura e assistenza con data antecedente a quella di presentazione della medesima domanda di ADI. 

 

L’operatore della Struttura sanitaria, accedendo al servizio, deve verificare e attestare se le indicazioni riportate (estremi del protocollo della certificazione della condizione di svantaggio, Amministrazione che l’ha rilasciata, inserimento nel programma di cura e assistenza e relativa durata) siano “Valide” o “Non Valide”.

 

Le richieste possono essere riferite, alternativamente, alla verifica della sola condizione di svantaggio o dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza oppure a entrambe.

 

In relazione alla condizione di svantaggio, è possibile che il successivo inserimento nel programma di cura e assistenza sia gestito dalla medesima o da altra Struttura sanitaria o sia demandata ai servizi sociali o ad altra Amministrazione. Quindi, ogni Struttura competente deve validare la condizione di svantaggio e/o l’inserimento nel programma di cura e assistenza per quanto di pertinenza.

 

L’abilitazione per l’accesso al servizio può essere chiesta utilizzando il modulo “AP64” disponibile nella sezione “moduli” del sito istituzionale dell’INPS.

 

Per le domande di ADI nelle quali sia stata dichiarata la presenza di un componente adulto che non sia disabile ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, o con età pari o superiore a 60 anni, dal mese di febbraio 2024, si è proceduto a inviare ai Comuni per il tramite della piattaforma GePI, e a mettere a disposizione delle ASL attraverso il servizio dedicato, i codici fiscali interessati per le necessarie verifiche.

 

L’INPS informa che, a decorrere dalla mensilità di aprile 2024, inoltre, sono state poste in pagamento le domande di ADI per le quali non sia stato comunicato all’INPS, da parte delle Amministrazioni interessate, l’esito delle verifiche della condizione di svantaggio e dell’inserimento in un programma di cura e assistenza entro i 60 giorni dalla comunicazione da parte dell’Istituto e la cui istruttoria abbia avuto esito positivo.

 

Si ricorda che i pagamenti vengono disposti il giorno 15 del mese per i primi pagamenti e il 27 del mese per i rinnovi, con la possibilità di uno o due giorni di anticipazione o scorrimento in concomitanza di giorni festivi.

 

CCNL Autostrade: stabilito il premio di risultato per il 2024

 

Il valore del premio è pari a 2.200 euro lordi per il livello C 

Il 23 aprile scorso si sono incontrati la Direzione di Autostrade per l’Italia e le OO.SS. e Filt-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,, Sla Cisal e Ugl per definire il Premio di Produttività e di Risultato per l’anno 2024.
Sulla base di quanto previsto dall’art. 46 del CCNL, le Parti hanno stabilito di confermare l’attuale impianto del Premio di Produttività anche per l’anno 2024.
Ai fini della determinazione del Premio, hanno individuato i seguenti quattro parametri: redditività, asset integrity e digitalizzazione, sicurezza e qualità, sostenibilità.
Viene stabilito il premio pari ad 2.200 euro lordi per un livello “C”, se raggiunti tutti gli obiettivi dei singoli indicatori.
Il Premio viene erogato in un’unica soluzione nel mese di maggio 2025 e comunque subito dopo l’approvazione del bilancio da parte dell’azienda e corrisposto al personale a tempo indeterminato in servizio al 1º marzo 2025, in relazione al servizio prestato nell’anno precedente.
Per il personale con contratto a tempo parziale viene riproporzionato in relazione alla durata ordinaria della prestazione e per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è corrisposto un premio corrispondente ad 1/12 della quota annua del premio erogato l’anno precedente per ogni mese di servizio prestato nell’anno di corresponsione. 
Per il pagamento del Premio trovano applicazione i seguenti criteri:
– in caso di non effettuazione della prestazione per malattia e/o per assenze non retribuite relative all’anno 2024, non è corrisposta una quota giornaliera del premio;
– in caso di malattia superiore a 5 giorni consecutivi di calendario relativa all’anno 2024, è riconosciuta, a partire dal sesto giorno, una quota del premio pari all’11’80% di quella giornaliera.
Gli importi  non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.

 

Le novità 2024 del certificato di pensione ObisM

 



Il documento è a disposizione dei pensionati di tutte le gestioni, compresa la gestione ex INPGI 1 (INPS, messaggio 9 maggio 2024, n. 1772).


Come ogni anni, l’INPS mette a disposizione, fra i servizi online al cittadino, il certificato di pensione, cosiddetto modello ObisM, fruibile accedendo al “Fascicolo previdenziale del cittadino”, attraverso il sito istituzionale, tramite SPID, CIE, CNS, PIN ed eIDAS.


In particolare, il certificato di pensione 2024 è a disposizione dei pensionati di tutte le gestioni, compresa la gestione ex INPGI 1, confluita all’INPS con effetto dal 1° luglio 2022.


Perequazione automatica previsionale per l’anno 2024


Il certificato di pensione viene pubblicato annualmente tenendo conto delle attività generalizzate di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, necessarie per consentire il pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali dovute.


In particolare, per il 2024, l’aumento delle pensioni per l’adeguamento al costo della vita, stabilito in via previsionale, è pari al 5,4%.


Caratteristiche del certificato di pensione 2024


Il certificato di pensione fornisce le seguenti informazioni analitiche:


– importo mensile lordo della rata di gennaio e della tredicesima (se presente);


– eventuali ulteriori 2 mensilità, se si verificano delle variazioni nelle condizioni che determinano gli importi (ad esempio, trattamenti di famiglia e addizionali che cessano);


– importo delle singole trattenute fiscali;


– eventuali detrazioni di imposta applicate.


Novità per il 2024


Il certificato di pensione per l’anno 2024 è stato implementato con le informazioni relative alle seguenti novità:


– incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo (articolo 1, comma 310 della Legge n. 197/2022 – Legge di bilancio 2023) riconosciuto, per il 2024, nella misura del 2,7% senza distinzione di età del percipiente, ai titolari di un trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento di importo inferiore o pari al trattamento minimo per ciascuna delle mensilità fino a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità, come illustrato nella seguente tabella:













INCREMENTO MASSIMO MENSILE (art. 1, comma 310, della legge n. 197/2022)
Trattamento Minimo % incremento Incremento

massimo riconosciuto

Importo massimo riconosciuto
598,61 € 2,7% 16,16 € 614,77 €

– pensione anticipata flessibile (articolo 1, comma 283 della Legge n. 197/2022 – Legge di bilancio 2023), riconosciuta in via sperimentale per l’anno 2023, al raggiungimento di un’età anagrafica di 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni e perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2023;


– applicazione del nuovo sistema di calcolo per scaglioni e aliquote ai fini IRPEF, di cui al D.Lgs. n. 216/2023.


Categorie escluse


Il certificato di pensione non viene comunque predisposto per le prestazioni di accompagnamento a pensione (APE sociale, assegni straordinari, cosiddette “isopensioni” ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 92/2012) che, non avendo natura di trattamento pensionistico, non vengono annualmente rivalutate e continuano a essere corrisposte nella stessa misura per tutta la loro durata.


L’unica eccezione è rappresentata dall’indennizzo commercianti, che viene corrisposto annualmente in misura pari al trattamento minimo e viene conseguentemente rivalutato.


Nel caso di soggetto titolare di prestazione previdenziale o assistenziale e di prestazione di accompagnamento a pensione, il certificato di pensione contiene le sole informazioni relative alla prestazione previdenziale e/o assistenziale.


Il certificato di pensione dinamico


Il certificato di pensione, dal 2021, è reso in modalità dinamica e aggiornato alla data della richiesta da parte dell’interessato; pertanto, è possibile ottenerlo anche per le prestazioni liquidate in corso d’anno.


Inoltre, per i certificati emessi negli ultimi 5 anni viene messa a disposizione una versione statica storicizzata, consultabile attraverso le medesime modalità illustrate in premessa.


 

 

CCNL Penne Spazzole e Pennelli: nuovi minimi retributivi

 


CCNL Penne Spazzole e Pennelli: nuovi minimi retributivi



con la retribuzione di maggio, Erogata la seconda tranche di aumenti retributivi 


 Secondo quanto stabilito dal CCNL stipulato il 27 settembre 2023 tra Assospazzole e Pennelli, Assoscrittura e Federazione Energia Moda Chimica e Affini (F.E.M.C.A.), F.I.L.C.T.E.M. e U.I.L.T.E.C., con la busta paga di maggio vengono erogati gli aumenti retributivi per:
– gli addetti alle aziende produttrici di spazzole, pennelli, scope e preparatrici relative materie prime;
– gli addetti alle aziende produttrici di penne, matite, parti staccate di matite e penne ed articoli affini secondo.
Gli importi relativi ai nuovi minimi sono indicati nella tabella riportata di seguito. 

























































Livello Minimo Edr Totale
7 2.388,30 10,33 2.398,63
7 Quadro 2.388,30 10,33 2.398,63
6 2.186,34 10,33 2.196,67
5 2.076,82 10,33 2.087,15
4 Super 1.974,57 10,33 1.984,90
4 1.912,53 10,33 1.922,86
3 Super 1.866,70 10,33 1.877,03
3 1.820,85 10,33 1.831,18
2 1.720,88 10,33 1.731,21
1 1.464,18 10,33 1.474,51