Fertilizzanti di provenienza estera: aliquota IVA del 4%

 

L’aliquota IVA del 4% ai fertilizzanti in genere deve ritenersi applicabile sia quando sono prodotti ovvero introdotti nel mercato a seguito di autorizzazione, sia quando inseriti negli appositi elenchi del MASAF (Agenzia DELLE ENTRATE, RISPOSTA DI CONSULENZA GIUSRIDICA 30 agosto 2024, n. 4).

Un’Associazione, operante con il gruppo di lavoro per la protezione delle piante presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ora divenuto Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che ha come obiettivi la promozione e la divulgazione di tutte le iniziative, tecniche, scientifiche, culturali e di impiego dei fertilizzanti e dei suoi derivati e svolge attività di assistenza e consulenza nel campo della produzione e uso di fertilizzanti, della nutrizione delle colture e della scienza del suolo, chiede chiarimenti in ordine alla corretta aliquota IVA da applicare ai prodotti ”fertilizzanti” di produzione estera che vengono commercializzati in Italia a seguito di mutuo riconoscimento.

L’Agenzia delle entrate – con risposta di consulenza giuridica 30 agosto 2024, n. 4 – chiarisce che, secondo quanto previsto al n. 19) della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972 (”Decreto IVA”) si applica l’aliquota IVA del 4% alle cessioni di ”fertilizzanti di cui alla Legge 19 ottobre 1984, n. 748”. La stessa, tuttavia, precisa che la citata legge è stata abrogata dal decreto legislativo n. 217/2006, a sua volta abrogato dal decreto legislativo n. 75/2010, da ultimo modificato con il decreto del MASAF del 10 ottobre 2022.

In particolare, l’articolo 2 del D.Lgs. n. 75/2010 contiene la definizione di “fertilizzanti” e, di conseguenza, come già chiarito con precedente risposta (v. risposta 27 agosto 2020, n. 282) occorre fare riferimento a quest’ultima definizione per l’individuazione dei prodotti in questione. Nel tempo, comunque, il settore dei fertilizzanti ha sviluppato una regolamentazione dettagliata, secondo cui le ditte produttrici sono tenute a dichiarare l’oggetto delle proprie attività, sono registrate a livello nazionale e i fertilizzanti, per poter essere immessi in commercio, devono essere inseriti in un registro nazionale al fine di garantire la tracciabilità dei prodotti.

Per quanto concerne l’aliquota IVA applicabile ai fertilizzanti, il punto n. 19) della Tabella A non fa riferimento ad alcuna voce doganale in quanto rientrano nell’ambito dei fertilizzanti i più svariati prodotti, compresi in diversi capitoli della nomenclatura combinata. Deve pertanto ritenersi applicabile l’aliquota IVA del 4% ai fertilizzanti in genere, sia quando prodotti ovvero introdotti nel mercato a seguito di autorizzazione, sia quando inseriti negli appositi elenchi del MASAF.

Infine – precisa l’Agenzia – secondo l’articolo 105 bis della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE «Le aliquote ridotte o le esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA versata nella fase precedente sui pesticidi chimici e sui fertilizzanti chimici cessano di applicarsi entro il 1° gennaio 2032».

 

 

Pensioni all’estero, no al pagamento tramite assegni

 

Progressiva eliminazione di questa modalità di corresponsione negli Stati Uniti e in Canada (INPS, comunicato 29 agosto 2024).

L’INPS ha comunicato la progressiva eliminazione del pagamento delle pensioni tramite assegno negli Stati Uniti e in Canada. In effetti, il contratto che regola i rapporti tra l’INPS e Citibank N.A., ovvero l’attuale gestore del servizio di pagamento delle pensioni al di fuori del territorio nazionale, prevede che i pagamenti siano eseguiti, in via ordinaria, a mezzo accredito su conto corrente bancario intestato al pensionato oppure, laddove possibile, in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della stessa Citibank (Western Union, nella maggior parte dei paesi).

Soltanto in via del tutto eccezionale, la banca può disporre l’erogazione della pensione mediante l’emissione e la spedizione al pensionato di un assegno di deposito non trasferibile. Ma poiché la regolarità dei pagamenti eseguiti con assegno spesso è compromessa da ritardi nella consegna dovuti essenzialmente a inefficienze dei locali servizi postali oppure da evenienze, quali lo smarrimento o il danneggiamento, l’INPS, anche al fine di ridurre il rischio di erogazione di prestazioni indebite, è impegnato a eliminare gradualmente il pagamento delle pensioni all’estero tramite questa modalità. 

USA e Canada

In particolare, i pensionati pagati con assegno residenti negli Stati Uniti e in Canada riceveranno nei prossimi giorni da Citibank un modulo per acquisire i dati bancari per i futuri pagamenti, da compilare e restituire entro il 15 dicembre 2024, allegando sia la copia di un documento d’identità in corso di validità che un documento recente della banca estera nel quale siano chiaramente indicate le coordinate bancarie locali utili all’accredito, l’intestatario e l’eventuale cointestatario del conto.
In caso di mancata risposta, il pagamento della rata di gennaio 2025 sarà disposto in contanti allo sportello presso le locali agenzie di Western Union.
I pensionati che non invieranno nei termini le comunicazioni dirette alla variazione della modalità di pagamento potranno, comunque, contattare il Servizio Citibank di assistenza ai pensionati attraverso uno specifico indirizzo di posta elettronica indicato nel comunicato in argomento oppure chiamando alcuni numeri telefonici gratuiti dedicati, indicati anch’essi nel comunicato dell’INPS. 

In alternativa è possibile rivolgersi ai servizi dei locali uffici di patronato o alla casella di posta
elettronica della Direzione centrale Pensioni INPS.

 

CCNL Autorimesse/Noleggio Automezzi: come cambiano i minimi da settembre 2024

 



Con la busta paga di settembre aumenti sulla retribuzione 


In seguito all’ipotesi di accordo siglata in data 15 dicembre 2022, le Sigle Aniasa, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno stabilito nuovi minimi retributivi a partire da settembre 2024. L’aumento dei minimi riguarda il personale dipendente da imprese esercenti autorimesse, locazione automezzi, servizi di supporto all’autonoleggio, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente. 
Nella tabella riportata di seguito le nuove retribuzione che verranno erogate con la busta paga di settembre 2024.










































































Livello Minimo Contingenza Edr Totale
A 1 2.054,60 529,75 10,33 2.594,68
Quadro 1 2.054,60 529,75 10,33 2.594,68
Quadro 2 2.054,60 529,75 10,33 2.594,68
A 2 1.934,33 527,49 10,33 2.472,15
B 1 1.763,95 524,10 10,33 2.298,38
B 2 1.683,77 522,46 10,33 2.216,56
B 3 1.613,61 521,06 10,33 2.145,00
C 1 1.553,48 520,75 10,33 2.084,56
C 2 1.383,10 517,26 10,33 1.910,69
C 3 1.282,87 515,67 10,33 1.808,87
C 4 1.002,24 511,44 10,33 1.524,01

 

Ministero del turismo: la Banca Dati Strutture Ricettive

 

Dal 28 agosto, le Regioni Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Toscana, Umbria e la Provincia Autonoma di Trento si sono unite alla fase sperimentale della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche, che includeva già le Regioni Emilia Romagna, Piemonte, e la Regione autonoma Valle d’Aosta, oltre ad Abruzzo, Calabria, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Veneto e la Provincia autonoma di Bolzano (Ministero del turismo, comunicato 28 agosto 2024).

La Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) è istituita ai sensi dell’articolo 13-quater, comma 4, del D.L. n. 34/2019 e rappresenta un pilastro fondamentale per la tutela del consumatore, della concorrenza e della trasparenza del mercato.

La BDSR è uno strumento che implementa, tramite meccanismi di interoperabilità, il coordinamento informativo tra i dati dell’amministrazione statale e territoriale ed è volto a fornire una mappatura degli esercizi ricettivi su scala nazionale, anche utile al contrasto di forme irregolari di ospitalità.

 

Tramite la piattaforma è possibile richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN), da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili, ai sensi dell’articolo 13-ter del D.L. n. 145/2023: effettuando l’accesso tramite identità digitale, i titolari visualizzano i dati relativi alle strutture collegate al proprio Codice Fiscale, integrano le informazioni mancanti, segnalano eventuali modifiche e ottengono il CIN.

 

Il Decreto del Ministero del turismo n. 16726/2024 del 6 giugno 2024 ha consentito l’avvio della fase pilota della BDSR, durante la quale è previsto lo sviluppo dell’interoperabilità con le banche dati territoriali e il coinvolgimento graduale delle Regioni e Province Autonome.

Nella fase di avvio sperimentale non sono previste sanzioni ed è consentito ai cittadini che lo desiderano di adeguarsi con anticipo agli obblighi correlati al codice identificativo.

 

Le diposizioni contenute all’articolo 13-ter del D.L. n. 145/2023 saranno applicabili solo dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su scala nazionale. 

 

Pensionati, il cedolino di settembre 2024

 

Le indicazioni per verificare l’importo erogato e per conoscere le ragioni di eventuali variazioni (INPS, comunicato 19 agosto 2024).

L’INPS ha fornito le informazioni sul cedolino della pensione di settembre 2024, il cui pagamento avverrà con valuta il giorno 2 del mese. L’Istituto rammenta anche che il documento in questione è accessibile tramite servizio online.

Trattenute fiscali

Per quanto riguarda le trattenute fiscali (conguaglio di fine anno 2023, addizionali regionali e comunali, tassazione 2024) l’INPS evidenzia che alla fine del 2023 è stato effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali applicate nel corso del medesimo anno di imposta (IRPEF, addizionali regionali e comunali a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche erogate dall’Istituto.

Se nel corso dello scorso anno, sulla pensione, sono state applicate mensilmente ritenute erariali in misura inferiore a quanto dovuto su base annua, l’INPS ha provveduto a recuperare le differenze a debito sulle rate di pensione di gennaio e di febbraio 2024, trattenendo il debito anche fino alla capienza totale dell’importo del rateo pensionistico in pagamento.

Nel caso i ratei di pensione di gennaio e di febbraio 2024 siano risultati insufficienti per il recupero totale, proseguiranno le trattenute sui ratei mensili successivi fino all’estinzione del debito.

Esclusivamente per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per il quali il ricalcolo delle ritenute erariali ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene comunque estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, D.L. n. 78/2010).

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, anche sul rateo di settembre, oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2023. Infatti, le addizionali regionali e comunali vengono recuperate in 11 rate: da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2024. Non subiscono, invece, trattenute fiscali: le prestazioni di invalidità civile; le pensioni; gli assegni sociali; le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo).

Pensioni previdenziali delle gestioni private

Sulle pensioni collegate, in tutto o in parte, al reddito (ad esempio integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, pensione ai superstiti) i cui titolari, nonostante i solleciti, non hanno ancora fornito i dati reddituali relativi al 2020, nei mesi di agosto e di settembre è stata applicata una trattenuta pari al 5% determinata sulla base dell’importo della pensione di luglio 2024.

Ai pensionati interessati l’INPS ha inviato una lettera raccomandata con l’indicazione della data del 15 settembre 2024 come ultima scadenza per l’invio dei redditi richiesti.

Nei casi in cui le informazioni reddituali richieste non vengano inviate, l’INPS effettuerà la revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito del 2020 o, nel caso di pensioni ai superstiti, applicherà la fascia massima di abbattimento dell’importo della pensione previsto dall’articolo 1, comma 41 della Legge 335/1995 e procederà al calcolo e al recupero degli importi che saranno risultati indebiti.

I conguagli da modello 730/2024

A settembre, infine, vengono effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili, di cui ai modelli 730, per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per l’INPS quale sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti dall’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno.

In particolare, sul rateo di pensione di settembre si procede:

– al rimborso dell’importo a credito del contribuente, se dovuto;
– alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente.
I contribuenti muniti delle credenziali necessarie, che hanno indicato l’INPS quale sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2024, possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile sul sito istituzionale e nell’app INPS Mobile.