Residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti: AdE illustra le nuove regole

 

L’Agenzia delle entrate illustra gli effetti delle modifiche introdotte dal Decreto fiscalità internazionale (D.Lgs. n. 209/2023) in materia di residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti in vigore dal 2024 (Agenzia delle entrate, circolare 4 novembre 2024, n. 20/E).

Il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, ha dato attuazione a taluni degli interventi previsti dalla Legge delega, con cui è stata conferita al Governo la delega per la
revisione del sistema tributario nazionale, al fine di improntarlo ad una maggiore coerenza e uniformità con i principi previsti dall’ordinamento dell’UE, dall’OCSE e dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sottoscritte dall’Italia.

Tra i criteri direttivi previsti dalla citata Legge delega, rientra la revisione della normativa in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ed enti disciplinata, rispettivamente, dagli articoli 2 e 73 del TUIR.

 

Una nuova “residenza” per le persone fisiche

A seguito delle modifiche normative, la semplice presenza sul territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile, incluse le frazioni di giorno) è sufficiente a configurare la residenza fiscale in Italia.

Con il nuovo documento di prassi l’Agenzia delle entrate rende chiarimenti sul computo delle frazioni di giorno ed illustra che per effetto dell’introduzione del nuovo criterio della presenza fisica, le persone che lavorano in smart working nello Stato italiano, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono considerate fiscalmente residenti in Italia, senza che sia necessaria la configurazione di alcuno degli altri criteri di collegamento previsti dalla normativa (residenza civilistica, domicilio, iscrizione anagrafica).

Inoltre, per effetto delle modifiche introdotte, l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente acquisisce il valore di una presunzione relativa (e non più assoluta) di residenza fiscale in Italia: vale, quindi, salvo prova contraria che può essere fornita dal contribuente.

Rimane fermo, infine, il criterio della residenza ai sensi del codice civile così come il principio dell’alternatività dei diversi criteri.

 

Società ed enti, nuovi criteri per la residenza

La circolare evidenzia, poi, come secondo le nuove regole siano considerati residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Si tratta di tre criteri alternativi, ossia basta che ricorra uno solo di essi per configurare la residenza in Italia, l’importante è che la sussistenza del criterio si protragga per la maggior parte del periodo d’imposta. Rispetto alle precedenti regole, in sostanza, il presupposto della sede dell’amministrazione viene declinato nei concetti della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale e viene eliminato “l’oggetto principale” come criterio per stabilire la residenza.

Le nuove regole sono in vigore dal 1° gennaio 2024 per le società e gli enti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, per quelli per cui l’esercizio non coincide con l’anno solare la nuova determinazione della residenza è efficace dal periodo successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023. 

 

Ebrau: previsto un contributo fino a 150,00 euro per il carovita

 

Le domande possono essere presentate fino al 28 febbraio 2025

L’Ente Bilaterale Regionale Artigianato Umbro ha previsto un contributo per contrastare le difficoltà legate al caro prezzi.
L’importo è pari a 150,00 euro lordi, erogato per il tramite dell’impresa, ai lavoratori/lavoratrici dipendenti che appartengono a nuclei familiari con reddito ISEE pari e/o inferiore a 20.000,00 euro. A tal proposito, è necessaria la certificazione ISEE in corso di validità.
Possono usufruire le aziende che, al momento della presentazione della domanda abbiano regolarmente versato la contribuzione EBNA tramite F24 per almeno 18 mesi precedenti, mentre per le imprese di nuova adesione la regolarità contributiva è verificata nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda.
Le domande possono essere presentate tramite raccomandata A/R oppure in via telematica all’indirizzo di PEC-Posta Elettronica Certificata a partire dal 2 settembre fino al 28 febbraio 2025.

 

 

 

Trattamento fiscale da applicare a somme oggetto di sequestro preventivo intestate al FUC

 

 

Arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle entrate sul corretto trattamento fiscale da applicare alle somme oggetto di sequestro preventivo intestate al Fondo Unico di Giustizia (FUG) e sulla corretta determinazione della ritenuta alla fonte da applicare alle restanti prestazioni di previdenza complementare (Agenzia delle entrate, risposta 30 ottobre 2024, n. 213).

Secondo l’articolo 1 del TUIR il presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’articolo 6.

Come già chiarito dall’Agenzia delle entrate nella risposta del 28 maggio 2019, n. 167, la nozione di “possesso” va assunta come relazione materiale tra soggetto e reddito, che si sostanzia nella materiale possibilità di fruizione del reddito.

Nella fattispecie sottoposta al parere dell’Agenzia, l’istante rappresenta di aver versato al Fondo Unico di Giustizia (FUG), a seguito di verbale di esecuzione di decreto di sequestro preventivo, una quota parte delle posizioni individuali di previdenza complementare di due suoi aderenti.

L’articolo 61, comma 23, del D.L. n. 112/2008 nell’istituire il predetto FUG, prevede, infatti, che allo stesso affluiscono le somme di denaro sequestrate nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative.

Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell’ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l’applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative.

Nel caso di specie, l’istante, in sede di risposta alla richiesta di documentazione integrativa, ha dichiarato che l’importo destinato al FUG è stato immediatamente vincolato al ricevimento del verbale di sequestro preventivo e reso indisponibile all’aderente.

Al riguardo l’Agenzia sottolinea come a seguito del suddetto verbale, l’aderente non abbia più la disponibilità delle somme destinate al FUG, fino al termine del procedimento che potrà concludersi con la definitiva confisca delle somme o, al contrario, con la restituzione delle stesse. In tale ultimo caso, sarà l’istante a restituire le somme all’aderente.

Ne consegue, pertanto, che tali somme, al momento del versamento al FUG, non costituiscono reddito per gli aderenti,  e per tale motivo l’istante non dovrà applicare alcuna ritenuta. Analogamente, l’istante non sarà tenuto ad operare alcuna ritenuta nell’ipotesi in cui l’Autorità giudiziaria emani un provvedimento di confisca delle somme in questione, con trasferimento definitivo delle stesse al FUG.

Oltre a ciò, l’Agenzia chiarisce come nel caso di specie siano applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 20 del TUIR, vigente fino al 31 dicembre 2006, per le prestazioni maturate fino al 2006, e le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 252/2005 per le prestazioni maturate dal 2007.
In particolare, riguardo all’imputazione dei vari montanti di previdenza complementare delle predette somme, risulta corretto imputare prioritariamente gli importi maturati fino al 31 dicembre 2006 e, per l’eccedenza, gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei limiti di quello che residua dall’eventuale anticipazione.

L’irrilevanza fiscale delle somme destinate al FUG comporterà l’esclusione di tali importi dal conguaglio fiscale sulla tassazione separata dell’anticipazione erogata all’aderente.

Riguardo all’ipotesi in cui gli importi destinati al FUG interessino solo parzialmente un montante, l’Agenzia ritiene che l’imputazione fra le componenti esenti e le componenti imponibili del singolo montante debba avvenire in proporzione fra le componenti esistenti.
Conseguentemente, l’istante, nel corrispondere le somme riferite ai montanti residui agli aderenti, dovrà liquidare gli importi imputandoli in modo proporzionale fra le componenti esenti e le componenti imponibili dello stesso singolo montante, applicando l’aliquota della ritenuta alla fonte di cui all’articolo 14, comma 4, del D.Lgs. n. 252/2005.

Viene, infine, chiarito che nel caso di dissequestro delle somme, il Fondo dovrà procedere al ricalcolo della tassazione delle prestazioni di previdenza complementare, tenendo conto anche delle somme restituite dal FUG e corrisposte agli aderenti.

 

Incentivo per il lavoro delle persone con disabilità, le modalità operative

 

Fornite le indicazioni per l’erogazione del beneficio previsto per enti del terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS (INPS, messaggio 29 ottobre 2024, n. 3588).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha comunicato le modalità operative per l’erogazione dell’incentivo per il lavoro delle persone con disabilità under 35 riservato a enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS (articolo 28, comma 1 del D.L. n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85/2023).

In particolare, l’incentivo è rivolto ai datori di lavoro privati che assumono persone con disabilità a tempo indeterminato. L’agevolazione consiste in un contributo economico che copre una parte del costo salariale, con l’obiettivo di favorire l’inserimento e il mantenimento nel mercato del lavoro di soggetti con disabilità.

Le domande possono essere presentate fino al 31 ottobre 2024, esclusivamente dai datori di lavoro, direttamente o anche tramite i propri intermediari delegati, autenticandosi con la propria identità digitale. A ogni domanda sarà attribuito un codice identificativo.

Il contributo sarà erogato, nel limite delle risorse disponibili, in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2024, in favore dei soggetti ammessi al beneficio.

Sono previsti controlli a campione almeno sul 10% dei beneficiari, con eventuale revoca del contributo laddove siano rilevate irregolarità.

 

 

CIPL Agricoltura Operai e Florovivaisti Catania: rinnovato il contratto provinciale

 

Per i 27mila addetti ai lavori, aumento del salario con il nuovo contratto di settore 2024-2027

Il 23 ottobre 2024 Confagricoltura, Coldiretti e Cia con le organizzazioni sindacali Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil, al termine di una lunga trattativa, hanno firmato il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Catania. 
L’intesa, siglata in sintonia tra i sindacati e le parti datoriali, tenendo conto anche delle necessità dei lavoratori e del costo dei costi della vita, prevede un aumento complessivo del salario degli operai agricoli e florovivaisti, pari al 6,2% a giornata, con decorrenza dal 1° novembre 2024.
L’accordo, avrà durata quadriennale, con validità dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2027.