CCNL Vetro, Lampade e Display: partita la trattativa per il rinnovo contrattuale

 

Avviata la trattativa con al centro i punti della piattaforma sindacale

Con un comunicato stampa del 5 novembre 2025, le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, insieme ad Assovetro, hanno reso noto l’inizio delle trattative per il rinnovo contrattuale del CCNL Vetro, Lampade e Display per il triennio 2026-2028. Il contratto scade il 31 dicembre prossimo. 
Le Parti hanno presentato nella piattaforma rivendicativa un aumento salariale complessivo di 235,00 euro. Le altre tematiche introdotte riguardano la rappresentanza sindacale; l’inserimento e il percorso alternativo di donne e giovani nei settori vetrari; una revisione del sistema classificatorio per l’elevata professionalità e la riduzione dell’orario di lavoro. È stato chiesto, inoltre, il potenziamento dei temi relativi alla salute, sicurezza e ambiente, oltre alla formazione e alla contrattazione di secondo livello. 

 

CCNL Multiservizi (Conflavoro-Confsal): sottoscritto verbale di interpretazione autentica

 



Le Parti Sociali hanno stabilito le modalità di erogazione dell’importo Una Tantum


Le Parti Sociali Conflavoro PMI, Confsal e Fesica hanno sottoscritto in data 4 novembre 2025 un accordo di interpretazione autentica per garantire una corretta e uniforme attuazione dell’accordo economico del 27 ottobre 2025 e del CCNL in generale, procedendo alla definizione puntuale dei criteri e delle modalità di erogazione dell’importo Una Tantum. 


L’una tantum è attribuita a favore dei lavoratori e delle lavoratrici in forza alla data di decorrenza economica del rinnovo contrattuale, che abbiano maturato anzianità di servizio nel periodo di riferimento. Tale importo verrà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nel periodo luglio-settembre 2025, considerando mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. Non sono conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, le aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione ai sensi di legge o di contratto. Al personale assunto a tempo parziale, l’importo spetta in misura proporzionale all’orario di lavoro individuale. Per gli apprendisti, l’importo è da considerare è quello previsto per il livello di inquadramento in essere alla data di decorrenza del rinnovo economico. L’importo spetta in misura proporzionale all’orario di lavoro individuale. Ai lavoratori e alle lavoratrici a tempo determinato, l’importo spetta qualora risultino in forza alla data di decorrenza economica del rinnovo e abbiano maturato almeno 15 giorni di anzianità di servizio nel periodo di riferimento. 


Gli importi erogati a titolo di una tantum non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, legale o previdenziale, né del trattamento di fine rapporto. Gli stessi non sono assorbibili da eventuali superminimi individuali o collettivi.


 




























Livelli Importo
Quadri 334,05
Primo Livello 310,35
Secondo livello  270,75
Terzo livello  226,35
Quarto livello 207,45
Quinto livello 194,40
Sesto livello  182,25
Settimo livello 169,65

 

 

CCNL Poste: siglato un nuovo accordo su Rete Corriere e Rete Portalettere

 

Prosegue l’aggiornamento dell’asset logistico dell’azienda

Lo scorso 28 ottobre 2025 le Sigle sindacali Slp-Cisl, Confsal- Com.ni, Failp-Cisal, Fnc-Ugl Com.ni e Poste Italiane Spa hanno siglato un verbale di accordo in tema di riorganizzazione della rete postale e rete corriere. 

In merito allo svolgimento della prestazione della Rete Corriere, l’accordo conferma il limite annuale di 250 ore di lavoro straordinario pro capite previsto dal contratto vigente e stabilisce l’applicazione, dal 1° novembre 2025, della disciplina dei buoni pasto per il personale con prestazione articolata su 5 giorni a settimana e intervallo per il pasto di 15 minuti.

Inoltre, a fronte della diminuzione della corrispondenza tradizionale e della crescita dei pacchi, sono state introdotte soluzioni di automazione per la lavorazione nei Centri di Smistamento, ridefinendo l’asset produttivo.

Per quanto riguarda le Politiche Attive del Lavoro, le Parti stabiliscono dettagli numerici e tempistiche degli interventi già previsti con l’accordo del 20 marzo 2025.

Un punto centrale è la necessità di realizzare tempestivamente le stabilizzazioni aggiuntive riferite alla Rete Portalettere. A tal fine, si procederà con lo scorrimento delle graduatorie pubblicate in data 18 luglio 2025.

Per quanto concerne le stabilizzazioni relative ai Nodi Rete Corriere in partenza nel 2026, si prevede che il processo sia avviato a novembre 2025. 

Infine, in previsione del potenziale fabbisogno emergente sulla Rete Portalettere, nel caso in cui le risorse effettive che transiteranno dalla Rete PTL alla Rete Corriere dovessero essere inferiori a 103 unità, le esigenze saranno coperte aumentando le stabilizzazioni sulla Rete Corriere nel 2026.

L’Azienda si impegna a diffondere linee guida specifiche ai Responsabili dei Centri della Rete Corrieri per uniformare le modalità di svolgimento delle attività su tutto il territorio.

È previsto un incontro a livello nazionale nel primo semestre 2026 per approfondire le tematiche relative alle attività di smistamento.

 

Esenzione IVA e finanziamento della misura agevolativa “Resto al Sud”

 

L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulla possibilità di beneficiare del regime di esenzione IVA previsto dall’articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA per i corsi erogati da ditta individuale (Agenzia delle entrate – Risposta 06 novembre 2025, n. 287).

L’articolo 10, primo comma, n. 20), del Decreto IVA prevede – come noto – l’esenzione dall’IVA:

– per «le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale…» (c.d. requisito oggettivo)

– quando sono «…, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (…)» (c.d. requisito soggettivo).

Con riferimento al requisito soggettivo, la ratio della norma è quella di concedere l’esenzione non a tutti i soggetti che svolgono attività didattica, ma esclusivamente a quei soggetti che lo Stato riconosce in grado di offrire prestazioni didattiche aventi finalità simili a quelle erogate dagli organismi di diritto pubblico (cfr. risoluzione n. 134/E del 26 settembre 2005; risposta a interpello n. 750 del 2021).

A tal riguardo, la circolare 18 marzo 2008, n. 22/E precisa altresì che, con il venir meno della procedura della ”presa d’atto”, ”gli istituti interessati che svolgono prestazioni didattiche e formative nelle aree presenti negli assetti ordinamentali dell’Amministrazione scolastica potranno ottenere una preventiva valutazione rilevante come ”riconoscimento” utile ai fini fiscali anche da altri soggetti pubblici diversi dal Ministero della Pubblica Istruzione. Detto riconoscimento potrà effettuarsi anche per atto concludente, in quanto sono riconducibili nell’ambito applicativo del beneficio dell’esenzione dall’IVA di cui all’articolo 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972, le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, Enti locali, Università, ecc.).

Il finanziamento del progetto da parte dell’Ente pubblico costituisce in sostanza il riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e formativa posta in essere. Tale riconoscimento è idoneo a soddisfare il requisito di cui all’articolo 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 per fruire del regime di esenzione dall’IVA. L’esenzione in questi casi è limitata all’attività di natura educativa e didattica specificatamente approvata e finanziata dall’ente pubblico e non si riflette sulla complessiva attività svolta dall’ente’.

Nel caso di specie sottoposto al parere dell’Agenzia delle entrate, l’ente erogatore finanzia non uno specifico progetto didattico, formativo e/o educativo bensì un’iniziativa imprenditoriale a condizione che quest’ultima soddisfi i requisiti previsti dalla disciplina di riferimento. Dal provvedimento di concessione allegato emerge, infatti, che l’Istante è beneficiario degli incentivi previsti dalla misura agevolativa ”Resto al Sud”, disciplinata in primis dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e dal relativo regolamento attuativo. Si tratta – si ricorda – di una misura finalizzata a sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero-professionali in determinate zone e Regioni dello Stato italiano, previo riscontro del possesso da parte del richiedente di determinati requisiti e condizioni.

Appare evidente, dunque, che la misura incentivante ”Resto al Sud” è volta a finanziarie un’iniziativa imprenditoriale, intesa nella sua globalità, previa valutazione della meritevolezza e della sostenibilità economico-finanziaria della stessa, senza alcun giudizio da parte dell’ente erogatore sull’offerta formativa proposta agli utenti da parte dell’Istante. Nella fattispecie in esame, in sostanza, l’approvazione e il finanziamento da parte dell’ente erogatore non attengono ”alla specifica attività didattica e formativa posta in essere” dal Contribuente, bensì alla ”complessiva attività” che quest’ultimo intende avviare con le agevolazioni di ”Resto al Sud”, previa valutazione della ”bontà” della stessa dal punto di vista imprenditoriale.

I finanziamenti quindi che l’Istante ottiene dall’ente erogatore non possono essere considerati alla stregua di un ”riconoscimento per atto concludente” nei termini chiariti e pertanto, mancando il c.d. requisito soggettivo, non sussistono, nel caso di specie, le condizioni per beneficiare del regime di esenzione dall’IVA di cui all’articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA.

 

 

Risorse dall’INAIL per la formazione dei lavoratori e dei RLS

 

Nel Decreto sicurezza sul lavoro sono previsti interventi per 35 milioni di euro a decorrere dal 2026 (D.L.  31 ottobre 2025, n. 159).

L’articolo 5 del Decreto sicurezza sul lavoro (D.L. n. 159/2025) stabilisce che l’INAIL, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, trasferisca 35 milioni di euro a decorrere dal 2026 per il finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell’apprendimento esperienziale.

Si tratta di risorse stanziate nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore, nonché dei percorsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica realizzati in modalità duale, in conformità con gli standard di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2022.

Inoltre, l’importato citato servirà anche al finanziamento di iniziative volte a incrementare la formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Iniziative di formazione per prevenire gli infortuni

L’INAIL dovrà promuovere anche con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio del medesimo Istituto, interventi di formazione in materia prevenzionale, per incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attività e in particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica.

Peraltro, l’Istituto promuoverà campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere, nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica.

Invece, per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, sarà la contrattazione collettiva nazionale a disciplinare le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall’attività svolta.

Il fascicolo elettronico del lavoratore

 Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione citate dovranno essere registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore, nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore viene considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e gli organi di vigilanza ne tengono conto ai fini della verifica degli obblighi prescritti dal decreto in commento.