Regolamento recante disposizioni sulla formazione continua per i Consulenti del Lavoro
Adottato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera
n. 117 del 24 ottobre 2024 a seguito del parere favorevole alla definitiva approvazione del Ministero del Lavoro del 13 marzo 2023, previa intesa con il Ministero della Giustizia avvenuta in data 2 febbraio 2023.
Il Nuovo Regolamento recante disposizioni sulla formazione continua per i Consulenti del Lavoro entrerà in vigore dal 1°gennaio 2025. Il Consiglio Nazionale, con l’ausilio tecnico della Fondazione
Studi, ha implementato una nuova piattaforma informatica che recepisce le novità introdotte dal Regolamento.
L’accesso, a partire dal 7 gennaio 2025 è disponibile al seguente link:
formazionecontinuaobbligatoria.consulentidellavoro.it
Accedendo alla piattaforma il Consulente potrà visionare i vari eventi formativi organizzati a livello nazionale, provinciale e reginale , iscriversi, controllare i crediti maturati e, inoltre, caricare gli attestati di partecipazione per corsi e-learning, inoltrare richieste di riproporzionamento, allegare documenti/certificati oltre a consultare il regolamento.
SINTESI NOVITA’ BIENNIO 2025/2026
L’obbligo formativo viene confermato nella misura di 50 crediti di cui almeno 6 nelle materie di carattere deontologico.
• Il 40% dei crediti può essere conseguito mediante modalità di formazione a distanza.
I Consigli Provinciali, su istanza del professionista, motivata e documentata, possono riproporzionare in parte l’obbligo formativo secondo le modalità previste dall’art. 27 del Regolamento.
Il nuovo Regolamento stabilisce chiaramente (art. 7 comma 5) che il Consulente del Lavoro è tenuto a curare in modo uniforme la propria formazione professionale nel corso del biennio, maturando almeno 10 crediti (non più 16) per ciascun anno del biennio. Il mancato svolgimento con costanza della formazione assume rilevanza disciplinare esclusivamente in caso di inottemperanza all’obbligo formativo complessivo biennale fissato a 50 crediti.
• Debito formativo: i crediti formativi recuperabili dal Consulente del Lavoro nei primi sei mesi del biennio successivo sono innalzati da 9 a 12
Art. 11 del nuovo Regolamento: in deroga alle previsioni dell’art. 7, co. 7 (limite del 40% applicato alla formazione svolta in modalità a distanza), i crediti formativi si possono conseguire partecipando ad eventi svolti in modalità di videoconferenza, senza limitazioni.
• Per videoconferenza si intende esclusivamente la partecipazione in presenza degli iscritti in un luogo indicato e vigilato dai Consigli Provinciali, e da tutti gli altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale, quale ad es. il videoforum della Fondazione Studi o videoregistrazioni per i CPO fruibili in una sala fisica.
Gli eventi in modalità webinar, scontano una doppia limitazione:
• Limitazione del 40 % (in continuità con il precedente Regolamento) cui sono soggette tutte le attività formative in modalità a distanza.
• Limite territoriale ai sensi dell’ art. 12, comma 4: la partecipazione agli eventi webinar è aperta ai soli Consulenti del Lavoro iscritti nella provincia di riferimento del Consiglio Provinciale che organizza l’evento formativo o che rilascia l’accreditamento.
ART. 28 – RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
• Ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 12/79, dell’art. 7, comma 1, del D.P.R. N. 137/2012, nonché del vigente Codice Deontologico , la violazione dell’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale costituisce illecito disciplinare.
• Il Consiglio Provinciale, accertato il mancato rispetto degli obblighi formativi da parte degli iscritti, provvede alla tempestiva segnalazione al Consiglio di Disciplina territorialmente competente per l’avvio del procedimento disciplinare.
NUOVO REGOLAMENTO IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2025
REGOLAMENTO VIGENTE PER IL BIENNIO 2023/2024